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Il nuovo D.P.C.M. del 26 aprile 2020: cosa prevede

Contenuto a cura
dell'Avv. Isabella Castiglione e dell'Avv. Rodolfo Pacor
Data creazione: 30 Apr 2020
Data ultima modifica: 30 Apr 2020

Il nuovo e tanto atteso Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri, datato 26 aprile 2020, ha emanato nuove disposizioni al fine di regolamentare la cosiddetta “ fase2” per il contenimento dal Covid-19, che entreranno in vigore dal prossimo 4 maggio 2020.

Dalla lettura di tali disposizioni, purtroppo però, non ci è dato comprendere esattamente in cosa consista in realtà la “fase 2”, che sembra praticamente uguale alla “fase 1”, dal momento che prolunga con ulteriore preoccupante aggravio la situazione economica nazionale, e, per quanto strettamente ci riguarda da vicino, della Capitale.

Ciò soprattutto di alcuni settori commerciali, quali il commercio al dettaglio nei singoli negozi, bar e ristoranti, per non parlare degli artigiani, piuttosto che di parrucchieri ed estetisti, già messi in ginocchio da questo lungo periodo di quarantena. Tanti di loro non hanno di fatto ricevuto alcun aiuto concreto da parte dello Stato e si vedono costretti a prendere la drammatica decisione di scegliere di non riaprire affatto. In questa situazione emergenziale di fatto di aiuti Statali se ne sono visti molto pochi, tante belle parole e promesse seguite purtroppo, per problemi evidenti di cassa e di burocrazia inconcepibile ed incomprensibile in un momento come questo, da zero fatti. Professionisti lasciati senza alcun aiuto, dato che le singole Casse che avrebbero dovuto erogare loro, i famosi 600 euro, nella realtà non avevano i fondi sufficienti per poter soddisfare tutte le richieste e pertanto molti di loro sono rimasti privi di entrate e di soldi per almeno due mesi.

Ma ancora, intere famiglie si sono trovate come a tutt’oggi si trovano senza i soldi neanche per comprare da mangiare per i propri figli, costrette addirittura a rivolgersi alle parrocchie di zona o alla caritas. La cassa integrazione per i tanti lavoratori lasciati a casa, garantita a più voci in televisione entro il 15 aprile, non si è vista. Quante famiglie in realtà hanno ricevuto i famosi 600 euro dall’INPS, il cui sito è andato in pezzi nella difficoltà di reggere la mole di domande? Ad oggi sembrerebbe molto poche…. Conti alla mano quale famiglia è in grado di farsi bastare 600 euro per tre mesi? I generi alimentari sono aumentati ed il costo della spesa al supermercato è almeno raddoppiato, per non parlare della la difficoltà di reperire mascherine, disinfettanti, guanti e alcohol, praticamente introvabili ovvero reperibili a costi spropositati!

Per non parlare, infine, dei promessi prestiti a piccole e medie imprese, garantiti integralmente/parzialmente dallo Stato, da erogare speditamente ed in parte senza istruttoria, dei quali purtroppo in pochi ancora oggi sono riusciti a fruire, per l’assenza di chiare ed univoche direttive ed informazioni alle stesse banche che dovrebbero erogarli.

Quesiti e domande alle quali lo Stato ad oggi, nonostante le rassicurazioni verbali, purtroppo non ha fornito e non fornisce una risposta adeguata.

Nel mondo ogni singolo Stato ha cercato di aiutare i propri cittadini rimasti privi di reddito e di lavoro in questa fase di “lockdown”, termine anglofono dallo spietato significato: chiusura totale. “Le testimonianze in arrivo dalla Germania ad esempio raccontano che uno dei sussidi assimilabili ai 600 euro italiani (quello per autonomi e piccole imprese che può arrivare fino a 15mila euro a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'attività ma che i singoli stati federali possono incrementare) arriva molto velocemente, pochi giorni dopo la richiesta fatta tramite l'apposito portale. Berlino ad esempio in pochi giorni ha distribuito quasi un miliardo e mezzo a 150mila lavoratori autonomi, free lance, artisti. 5 mila euro al mese arrivati con bonifico e senza intoppi informatici.” (https://tg24.sky.it/mondo/2020/04/08/coronavirus-germania-sussidi.html)

Stessa rapidità in Svizzera. Qui però non si tratta di sussidi, ma di prestiti per le piccole e medie imprese, con la garanzia dello Stato, erogati nel giro di 48 ore, mentre per i lavoratori autonomi è stato esteso il sussidio di disoccupazione normalmente riservato ai dipendenti. Meccanismi dunque approvati con grande tempismo e con lo stesso tempismo messi in pratica per far arrivare i soldi a chi ne ha bisogno.

(https://tg24.sky.it/mondo/2020/04/08/coronavirus-germania-sussidi.html)

In Germania, paese dove il virus si è diffuso dopo l’Italia, si è già proceduto ad un allentamento delle restrizioni, negozi aperti addirittura dalla scorsa settimana, scuole aperte per i ragazzi più grandi. In Svezia le scuole sono sempre state aperte, così come i negozi, i bar e i ristoranti, in Francia dall’11 maggio riaprono le scuole, in California nel fine settimana tutti in spiaggia ecc..

Ma andiamo ad esaminare nel dettaglio le nuove disposizioni (almeno le principali) come previste dal DPCM del 26 aprile 2020, disposizioni alle quali dovremo attenerci nell’immediatezza, non senza nascondere il disagio per vedere nuovamente ed inopinatamente adoperato lo strumento del D.P.C.M., fonte di rango secondario, per incidere così gravemente su materie coperte da riserva costituzionale:

Permane l’obbligo dell’autocertificazione, ma seguirà in tutta evidenza un nuovo modello da compilare, che tenga conto delle nuove disposizioni e dell’apertura ai cd. “congiunti”, termine di derivazione giurisprudenziale erroneamente utilizzato, di natura palesemente discriminatoria e come tale costituzionalmente illegittimo.

Gli spostamenti all’interno della propria regione sono consentiti, sempre per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute o per situazioni di necessità, nella quale vi è oggi ricompresa la possibilità di incontrare congiunti purchè vi sia il rispetto del divieto di assembramento, il rispetto della distanza e l’utilizzo delle mascherine.

Sarà certamente necessaria, e si auspica al più presto, una interpretazione autentica, aperta e non discriminatoria del termine “congiunti” inopinatamente adoperato, generico e discriminatorio in quanto non tiene affatto conto del mutamento sociale della FAMIGLIA, che poco assomiglia al classico e vetusto concetto, non più attuale.

Non v’è chi non veda come debba necessariamente essere consentita la visita per le famiglie di fatto, per le coppie anche dello stesso sesso, ed in breve per tutti gli affetti duraturi, nel rispetto del principio di solidarietà e di non discriminazione dei rapporti familiari diversi dal classico e non più attuale concetto di famiglia.

Continua il divieto di spostamento in altro Comune e/o Regione così come continua il divieto di utilizzare mezzi e/o servizi pubblici se non per esigenze lavorative, urgenze, motivi di salute o rientro nella propria abitazione.

Per coloro che presentano sintomi legati al Covid-19 permane l’obbligo della quarantena con divieto assoluto di spostamento, obbligo di rimanere presso la propria abitazione e di evitare qualsiasi contatto sociale.

Ville e giardini pubblici riapriranno e potranno essere frequentati sempre con il divieto di assembramento e rispettando la distanza di 1 metro.

I parchi gioco per bambini invece rimarranno chiusi, così come continueranno ad essere sospese le attività ricreative all’aperto, gli eventi, le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati.

L’attività sportiva e motoria invece torna possibile in modo individuale, o per i minori anche con accompagnatore, ma sempre nel rispetto della distanza di 2 metri.

Le sessioni di allenamento per le discipline sportive individuali sono consentite per gli atleti professionisti e non, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dal CIP e dalle rispettive Federazioni, in vista della partecipazione a manifestazioni nazionali o internazionali e a giochi olimpici purchè venga sempre rispettata la distanza sociale, il divieto di assembramento e il tutto avvenga a porte chiuse;

Gli impianti sciistici continueranno ad essere chiusi, così come sospese continueranno ad essere le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza del pubblico, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico svolti sia in luogo pubblico che privato, stessa cosa per cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e simili.

Anche le Cerimonie civili e religiose restano sospese mentre le cerimonie funebri potranno svolgersi ma con l’esclusiva partecipazione dei congiunti e fino ad un massimo di sole 15 persone. La funzione dovrà svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando le mascherine e rispettando sempre la distanza sociale di 1 metro.

I luoghi di culto potranno essere aperti ma sempre previo rispetto della distanza sociale, evitando assembramenti di persone. Anche questo, in evidente violazione delle (costituzionali) libertà di culto e del principio di solidarietà.

Musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n° 42 restano chiusi.

Pubblica istruzione di ogni ordine e grado, attività ancora sospesa, mentre continua l’attività didattica a distanza.

Le riunioni possono essere svolte solo con modalità di collegamento da remoto.

Le Palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali, centri culturali, sociali e ricreativi resteranno chiusi così come sospesi continueranno ad essere gli esami di idoneità di cui all’art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile.

Sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS) divieto di permanenza agli accompagnatori dei pazienti e, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto. L’accesso ai parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie, assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Le attività commerciali al dettaglio restano sospese ad eccezione delle attività di vendita dei generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali purchè sia consento l’accesso alle sole predette attività.

Edicole, Tabaccai, Farmacie e Parafarmacie possono essere aperti.

Gli esercizi commerciali aperti sono tenuti ad assicurare:

- ampliamento fasce orarie

- locali fino a 40 mq: una persona per volta e un massimo di due operatori

- locali oltre i 40 mq, accesso regolamentato secondo gli spazi disponibili, differenziando ove possibile i percorsi di entrata e di uscita;

- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in entrata e in uscita;

I mercati resteranno chiusi, ad eccezione della vendita dei generi alimentari e sempre nel rispetto del divieto di assembramento e della distanza interpersonale di 1 metro;

L’attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) restano chiusi, sono consentiti con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto o con asporto fermi restando:

L’apertura è stata procrastinata, per ora verbalmente dal Presidente del Consiglio, a partire dal 1 giugno 2020, ma con modalità e protocolli certamente limitativi, ancora da definirsi

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all’interno delle stazioni ferroviarie, nelle aree di servizio e di rifornimento di carburante resteranno chiusi, mentre per quelli situati lungo le autostrade è consentita la vendita esclusivamente di prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Gli esercizi posti all’interno di ospedali o aeroporti questi sono aperti con l’obbligo di assicurare la distanza interpersonale di 1 metro;

Parrucchieri, Barbieri e Estetisti resteranno ancora chiusi. Comunicata eventuale apertura, nella comunicazione illustrativa del Presidente del Consiglio, per il 1 giugno 2020.

I servizi bancari, finanziari e assicurativi aperti e garantiti i servizi.

Le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi restano aperte.

Lavoro pubblico: è previsto in smart working ad eccezione delle attività da rendere in modo indifferibile in presenza (art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n° 18)

Lavoro privato: sempre in smarth working applicato ai datori di lavoro privati e ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti, gli obblighi di informativa di cui all’art, 22 della legge 22 maggio 2017 n° 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

Le attività professionali sono aperte, con le seguenti raccomandazioni:

-          Deve essere attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

-          Siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

-          Siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

-          Siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

Le Attività produttive sono sospese, mentre le attività industriali e commerciali hanno delle eccezioni derivanti dai codici ateco previsti nell’allegato 3 al DPCM che comprendono, costruzioni, manifatturiero, commercio all’ingrosso ai medesimi correlato;

- le attività organizzate in modalità agile

- le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l’istruzione.

- l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medicochirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari

- ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

- Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità.

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano:

- i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (Allegato 6 al DPCM)

- per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali (Allegato 7 al DPCM)

- il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020 (Allegato 8 al DPCM)

La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020 osservando i protocolli sopra evidenziati.

Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche dei codici ATECO, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione.

Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E’ consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Mascherine

Tutti gli individui presenti sull’intero territorio nazionale devono usare protezioni delle vie respiratorie negli ambienti chiusi dei luoghi aperti al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico.

Non sono soggetti all’obbligo - i bambini al di sotto dei sei anni - i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina - i soggetti che interagiscono con i predetti. Per la popolazione generale potranno essere utilizzate, in alternativa alle mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L’utilizzo corretto delle mascherine di comunità va ad aggiungersi alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie).

E’ previsto con separata ordinanza del commissario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri, il contenimento dei costi delle sole mascherine chirurgiche, il cui prezzo di vendita viene fissato a 50 centesimi.


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