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Adescamento di minorenne on line

Contenuto a cura
dell'Avv. Marco Gaetano Malara
Data creazione: 02 Oct 2020
Data ultima modifica: 02 Oct 2020

Tutto è iniziato poco meno di cinque anni fa, quando per un gioco inventato probabilmente in Russia, siamo rimasti investiti dalla “Blue Whale Challenge” – richiamando il comportamento di alcuni esemplari di balena blu che ricercano il suicidio - uno stupido gioco che sottopone, per lo più minorenni, ad una sfida giornaliera per 50 giorni, con l’ultima terribile di commettere eclatante gesto del suicidio. Il gioco è comandato da un “curatore” che spinge sul web – con degli hashtag e con precise indicazioni - ignari ragazzi a prove di coraggio, manipolando la loro mente e costringendoli a compiere atti violenti verso sé stessi e verso gli altri.

Nuovamente, in questi giorni, la cronaca è stata scossa da un caso di suicidio in Italia, ove un nuovo falso personaggio – addirittura caricatura di Pippo della Disney che sul web si fa chiamare Jonathan Galindo e che contatterebbe ancora una volta tramite i profili social ignare vittime. Per partecipare a questo gioco, i partecipanti non devono parlare con i propri genitori o parenti e dare al curatore, ogni giorno, la prova fotografica o video della prova che viene giornalmente loro affidata.

La Cassazione già era intervenuta con la sentenza n. 57503/2017 per quanto riguardava proprio un caso di Blue Whale e nella configurabilità del reato di istigazione al suicidio ex art. 580 c.p. stabilendo“La disposizione citata punisce l’istigazione al suicidio a condizione che la stessa venga accolta e il suicidio si verifichi o quantomeno il suicida, fallendo nel suo intento, si procuri una lesione grave o gravissima, escludendo la punibilità del tentativo poiché non è punibile neppure il più grave fatto dell’istigazione seguita da suicidio mancato da cui deriva una lesione lieve.

Sempre la Cassazione con la sentenza n. 48360/2018 decideva che “L'istigazione al suicidio costituisce reato commesso con violenza morale contro la persona, giacchè l'istigazione rappresenta una forma subdola di coartazione della volontà, idonea a sopraffare – o comunque a condizionare – l'istinto di conservazione della persona”

Alla stessa stregua la Cassazione, sempre con la sentenza 57503/2017, configura un altro reato a carico del “curatore” ossia l’adescamento di minorenne di cui all’art.609 undecies c.p. che prevede: “Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.”

Il fenomeno del “child grooming”, appunto l’adescamento di soggetti minorenni ad opera di un adulto o comunque di età maggiore rispetto a quella della vittima, si sta diffondendo in maniera preoccupante nella rete, anche per tramite di social network quali appunto TikTok ovvero attraverso le chat dei giochi virtuali, costringendo solitamente i minorenni a gesti lesivi della propria persona e limitando la propria libertà sino a richiedere, ingenerando terrore nelle vittime ormai soggiogate e minacciate di (in)credibili e (im)probabili ripercussioni, gesti contro natura. L’attenzione nell’uso di social o di chat deve essere sempre controllata da un soggetto adulto poiché la vittima minorenne potrebbe essere raggiunta da richieste illecite ed illegali, rendendola inconsapevole e completo strumento per azioni delittuose contro altri e contro se stessi.


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