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Il nuovo reato di rissa

Contenuto a cura
dell'Avv. Marco Conti
Data creazione: 23 Oct 2020
Data ultima modifica: 23 Oct 2020

L’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di origine capoverdiana ucciso in una rissa scoppiata fuori da una discoteca di Colleferro, ha scosso l’opinione pubblica e non solo.

Dopo questo tragico episodio, avvenuto il 6 settembre 2020, c’è stato un intenso dibattito circa l’inasprimento delle pene previste per il reato di rissa, per come disciplinato dall’art. 588 c.p.

Su detta fattispecie è intervento il “Decreto Sicurezza” del 5 ottobre 2020 che ha introdotto pene più severe per i soggetti coinvolti in risse.

Il reato di rissa è configurabile come una contesa tra più persone, almeno tre, dove l’intento dei partecipanti è di nuocere alla loro reciproca salute e così arrecarsi danni reciproci.

Le previgenti disposizioni di legge prevedevano che, a norma dell’art 588 c.p., “chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a euro 309 e, se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni”.

Con il nuovo decreto sicurezza, al fine di prevenire il verificarsi di spiacevoli eventi come quelli descritti poc’anzi, le pene per il resto in questione vengono inasprite.

La novellata previsione normativa prevede che, qualora qualcuno resti ucciso o riporti lesioni personali, il solo fatto della partecipazione ad una rissa è punibile con la reclusione da sei mesi a sei anni.

Modifiche vengono poi apportate anche alla pena pecuniaria.

Chi oggi partecipa ad una rissa sarà punito con una pena pecuniaria fino a 2.000 euro, mentre nella previgente previsione erano 309 euro.

La Cassazione non da ultimo (cfr. Cass. 25788/2020) infatti si è pronunciata sulla rissa aggravata, ossia: «Con l'ipotesi delittuosa di rissa aggravata a norma dell'art. 588, comma secondo, cod. pen. concorrono, con riguardo al solo corissante autore degli ulteriori fatti, i reati di lesioni personali e omicidio da costui commessi nel corso della contesa, non avendo detti reati valore assorbente della rissa, in quanto non sono configurabili come progressivi rispetto ad essa, né essendo quest'ultima, rispetto ai primi, "reato complesso"» (Sez. 1, n. 30215 del 07/04/2016, R., Rv. 267224; Sez. 5, n. 32027 del 19/02/2014, Carrozzo, Rv. 262171; Sez. 1, n. 31219 del 07/07/2009, hapurin, Rv. 244304). Sul piano dell'elemento soggettivo del reato, sebbene non riconducibile al fatto di cronaca indicato, si osserva che “i partecipi alla rissa sono animati dall'intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono” (Cass. 16963/2020).

Nel ripercorrere l’effettiva operatività della rissa, la Cassazione n. 12200/2020 prevede che”non integra il delitto di rissa la condotta di un gruppo di persone che assale altre persone e queste ultime si difendono (Sez. 1, n. 21353 del 10/04/2013, Kaloti, Rv. 255949). Si rende, quindi, necessario che, nella violenta contesa, si possa distinguere l'azione di almeno due gruppi contrapposti, con volontà vicendevole di attentare all'altrui incolumità personale (Sez. 6, n. 24630 del 15/05/2012, Fiorillo, Rv. 253107). Se, pertanto, è vero che ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 588 cod. pen. risulta sufficiente la partecipazione di almeno tre persone e l'individuazione, nella contesa, di più centri di aggressione reciprocamente confliggenti, ciascuno dei quali può essere composto anche da una sola persona (Sez. 5, n. 19962 del 30/01/2019, Sterrantino, Rv. 275631), risulta evidente che l'aggressione deve essere reciproca, non essendo, invece, ravvisabile il delitto di rissa quando un gruppo di persone assale altre persone e queste ultime, come nel caso di specie, fuggano dall'azione violenta posta in essere.

 La c.d. “Norma Willy” deve essere vista come deterrente alla commissione di reati e alla salvaguardia dell’ordine pubblico al fine di scongiurare fatti di cronaca.


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