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Il possesso ed il porto di un coltello

Contenuto a cura
dell'Avv. Marco Conti
Data creazione: 05 Feb 2020
Data ultima modifica: 05 Feb 2020

 

 

Sempre più persone – la maggior parte ragazzi o poco più che adolescenti - che escono di casa con un coltello in tasca, per una pretesa giustificativa di difesa personale.

E spesso, purtroppo, sono sempre pronte ad usarlo, come dimostrano le notizie di cronaca.

Nel contempo non si conosce la vera portata delle loro gesta, in quanto il semplice possesso ed il porto di un coltello in un luogo pubblico configura comunque un reato.

A norma dell’art 699 cp infatti chiunque porta un’arma fuori dalla propria abitazione è punito con l’arresto fino a diciotto mesi.

Ora occorre capire se un coltellino o il coltello a scatto, detto “molletta” o serramanico, può essere definita “un’arma

Ci sono due categorie di armi: le armi c.d. proprie, ossia quelle da sparo - come può essere una pistola - e tutte quelle destinate all’offesa della persona, e le armi improprie ovvero tutti quegli oggetti atti ad offendere e dei quali la legge ne vieta il porto senza un giustificato motivo.

Nello specifico il porto abusivo del coltello a serramanico integra la fattispecie di reato ex art 699 2c se, oltre alle caratteristiche tipiche di questo coltello ovvero il congegno che permette alla lama di fuoriuscire con uno scatto ed il congegno che blocca la lama stessa, ha “le caratteristiche tipiche di un pugnale o uno stiletto” ovvero la presenza di una punta acuta e di una lama a due tagli.

Sono proprio queste due le caratteristiche che ci consentono di distinguere tra arma impropria, punita ex art 4 L110/1975 con la pena dell’arresto da un mese ad un anno, e l’arma propria, punita ex art 699 c2 cp in modo più grave con l’arresto da diciotto mesi a tre anni.

Come ribadito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 8032/2019 del 22 febbraio 2019 “il comune coltello a serramanico (cioè il coltello con una lama pieghevole nella cavità della impugnatura la quale, così, funge anche da guaina) costituisce strumento da punta e/o da taglio, ovverosia arma impropria, il cui porto ingiustificato, fuori della abitazione o delle relative appartenenze, è sanzionato ai termini della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4; mentre è arma propria (o c.d. arma bianca), e il porto abusivo è punito ai sensi dell’art. 699 c.p., quel coltello a serramanico, detto coltello a molla, o molletta, ovvero, anche, coltello a scatto o coltello a farfalla, dotato di congegni che consentono la fuoriuscita della lama dal manico (senza l’estrazione manuale) e il successivo bloccaggio della lama stessa in assetto col manico

Ma ciò non basta ad integrare la fattispecie prevista dal 2 comma dell’art 699 c.p., in quanto occorre che il coltello oggetto del porto abusivo “possieda le caratteristiche tipiche di un pugnale o di uno stiletto, ossia abbia la presenza di una punta acuta e di una lama a due tagli

Pertanto, al fine di qualificare un coltello a serramanico quale arma propria o arma impropria l’indagine, richiamando la citata sentenza, va fatta non tanto sulle caratteristiche di estrazione della lama, bensì sulle proprietà intrinseche della lama stessa, ossia se questa sia, o meno, a punta acuta e una lama a due tagli.

Nel caso di armi proprie dunque - come un coltello a serramanico a scatto ed un coltello con doppia lama - il porto ed il possesso è sempre vietato. Occorre infine sfatare il “mito” televisivo della non punibilità per una lama inferiore alla misura di 4 dita della mano: un’arma è sempre un’arma a prescindere dalle dimensioni della lama!


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