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Il reato di procurato allarme

Contenuto a cura
dell'Avv. Marco Conti
Data creazione: 29 Feb 2020
Data ultima modifica: 29 Feb 2020

Le notizie degli ultimi giorni in merito al diffondersi del COVID-19 (il c.d. #coronavirus), hanno portato al diffondersi di un clima di paura e panico nel nostro paese.

Senza dubbio occorre essere informati circa il diffondersi del virus o di qualsiasi altra calamità che possa colpire un Paese, ma ben diverso è generare allarme sociale.

L’art 658 cp infatti punisce “chiunque, annunciando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio..

Per procurato allarme pertanto si intende la diffusione una notizia falsa, tendenziosa o di un falso allarme, idonei a generare un allarme sociale, e che faccia attivare tutte le procedure da parte dell’autorità al fine di scongiurare il pericolo stesso.

Un esempio di questa particolare fattispecie di reato si verificò il in piazza San Carlo a Torino la sera della finale di champions tra Juventus e Real Madrid nell’anno 2017, dove, si generó il panico in quanto diversi tifosi cominciarono a correre e nella piazza super affollata gridando di aver udito frasi in arabo e alcuni rumori sordi simili a spari e, temendo dunque per un attentato e, prese dal panico e cercando di fuggire da quel luogo, la serata si concluse con centinaia di feriti e 3 morti.

Ovviamente occorre distinguere il reato di procurato allarme ex art 658 cp dal diritto di cronaca di un giornalista.

Secondo la giurisprudenza dalla Corte di Cassazione infatti è configurabile il reato ex 658 cp a carico di un giornalista solamente nel caso in cui “pubblica la notizia di un possibile attentato senza aver verificato l’oggettiva attendibilità della fonte dalla quale ha appreso detta notizia” (cfr. Cass. 19367/2012).

Questo ci fa capire la ratio del resto di procurato allarme.

Elemento costitutivo del reato ex art 658cp è l’allarme, inteso come un evento di pericolo tale da far attivare tutti gli organi preposti al fine di evitarlo e garantire la incolumità di tutti i soggetti.

Orbene proprio per questi motivi non integra ad esempio il reato ex art 658cp “la telefonata alle forze dell’ordine lamentando rumori molesti dovuti a una riunione e al relativo via vai di persone in uno stabile, in quanto per la tipologia stessa del fatto denunciato che è tale da non poter creare allarme sociale per un imminente pericolo e in quanto non ingeneranti allarme pubblico per un potenziale rischio di pericolosità per l’incolumità dei soggetti che vivono nelle vicinanze” (cfr. Cass 4710/2011).

Il bene giuridico tutelato infatti è il corretto funzionamento ed il corretto uso della forza pubblica da parte dell’autorità stessa, che può essere esercitato in modo non appropriato per via di falsi annunci di pericolo o disastro.

Questo perché, nell’attivarsi di tutte le procedure volte a prevenire una situazione di pericolo, per ragioni di igiene, sicurezza o di ordine pubblico, l’autorità può ben adottare misure eccezionali, come nel caso della quarantena per alcuni Borghi in relazione al “coronavirus”, e il mancato rispetto di questi obblighi rientra tra le fattispecie punibili secondo ex 650 cp.

Il richiamato articolo punisce “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro”

Tale norma giuridica è volta alla tutela ed alla salvaguardia dell’ordine pubblico e le condotte punibili consistono nel mancato rispetto di quanto disposto dall’autorità.

In questi giorni dunque, nello specifico nelle zone sottoposte a quarantena dall’ordinanza del ministero della salute pubblicata in gazzetta ufficiale il 22-2-2020, “chiunque sarà sottoposto a obbligo di quarantena in quanto rientrato dalla Cina negli ultimi 14 giorni o gli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19”, potrà incorrere nelle conseguenze previste dall’articolo 650 cp in caso di mancato rispetto degli obblighi imposti.


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