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D.P.C.M. e Abuso dello strumento per limitare libertà costituzionalmente garantite

Contenuto a cura
dell'Avv. Isabella Castiglione e dell'Avv. Rodolfo Pacor
Data creazione: 30 Apr 2020
Data ultima modifica: 30 Apr 2020

Abbiamo assistito in questi ultimi due mesi ad un susseguirsi di provvedimenti amministrativi, emanati sotto forma di decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, i famigerati D.P.C.M., come scritto in forma abbreviata, fonti del diritto di natura secondaria e non aventi forza di legge.

Si premette preliminarmente che la presente breve disamina è priva di qualsivoglia intento di critica dal punto di vista politico o di parte, mentre è riferita esclusivamente al merito ed alla opportunità dell’utilizzo dello strumento del decreto del Presidente del Consiglio piuttosto che della decretazione d’urgenza ex artt.76 e 77 Cost., strumenti previsti e disciplinati dalla nostra Costituzione, di cui in passato si è anche abusato in assenza delle effettive ragioni legittimanti il ricorso ad essi.

Chiariamo le nostre riserve anche in merito all’ultimo DPCM del 26 aprile 2020, incostituzionale e discriminatorio sia con riferimento all’infelicità della scelta del termine “congiunti” laddove adoperato per ammettere la visita esclusivamente agli stessi, senza chiarire chi sono e senza tener conto dell’attuale e più ampio concetto di famiglia, ben diverso da quello classico, dal prossimo 4 maggio. Altrettante perplessità suscita la ancora attuale limitazione alla libertà di culto, che ben poteva essere consentita seppur garantita dal distanziamento sociale e dai dispositivi di protezione individuale.

Ebbene, il D.P.C.M. non ha forza di legge, ha carattere di fonte normativa secondaria,ed è utilizzato, solitamente ed eventualmente, per dare attuazione a disposizioni di legge. Non è superfluo sottolineare come i DPCM siano sottratti al vaglio successivo del Parlamento e del Presidente della Repubblica, palesandosi come norme secondarie di fatto insindacabili, in quanto sottratte anche all’eventuale controllo successivo della Corte costituzionale. 

Stupisce e non poco che un Presidente del Consiglio, a cui ci accomunano i medesimi studi, avvocato e stimato professore universitario, coadiuvato altresì da un ministro della giustizia anche questi avvocato, senza alcuna osservazione da parte del Presidente della Repubblica, già stimato giudice della Corte Costituzionale, abbia sinora preferito tale strumento, probabilmente più snello ma inadeguato, inopportuno e non avente forza di legge, per limitare e regolare ancora oggi, dato l’ultimo decreto emanato in data 26 aprile 2020, libertà e diritti costituzionali, materie coperte da riserva di legge.

Ci riferiamo all’art. 2 Cost.: i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali e principio nonché dovere inderogabile di solidarietà politica, economica e sociale, all’articolo 13Cost.:la libertà personale, all’articolo 16Cost.: la libertà di circolazione; all’articolo 17 Cost.:la libertà di riunione, all’articolo 18 Cost.: la libertà di associazione, all’articolo 19 Cost.: la libertà di culto, agli articoli da 29 a 31 Cost. sulla famiglia

 

In realtà la decretazione d’urgenza ex art.77 Cost. ha seguito poi i 6 o 7 D.P.C.M. emanati in poco più di un mese, cancellando almeno le disposizioni penali inizialmente introdotte anche queste in violazione della relativa riserva di legge di cui all’art.25 comma 2 della Costituzione e dando un minimo di copertura postuma,con il necessario vaglio parlamentare, per essere infine convertita in legge nel termine di 60 giorni. Analoga copertura con decreto legge probabilmente arriverà a sanare, in qualche modo, anche il nuovo DPCM, tuttavia ci sentiamo di esprimere il nostro disappunto e la contrarietà per la piega arbitraria ed autoritaria cui stiamo assistendo supini e silenti.

E guai a parlare, a lamentare una palese distorsione delle regole democratiche e costituzionali, piegate e manipolate in favore di un interesse politico ed in ogni caso di parte, con la “giustificazione” dell’emergenza pandemica, per non essere negativamente tacciati di essere faziosa espressione di questa o quella parte politica. NON E’ COSI’.

Stiamo assistendo in silenzio, pavidi, a provvedimenti abnormi, che tutto sembrano tranne che costituzionalmente orientati, discriminatori, privi del necessario effettivo bilanciamento tra interessi e diritti che lo Stato e chi lo governa, rispettando la Costituzione per primo, dovrebbe garantire a tutti, e mai piegare a logiche politiche e di parte.

Tuttavia la gravità di quanto accade, nel silenzio se non nel plauso generale, costituisce a modesto parere di chi scrive, un pericoloso precedente per la tenuta del nostro sistema democratico, stridendo con i valori costituzionali sopra richiamati, e merita quantomeno di essere rilevato e di essere oggetto di una sana e non ipocrita o partigiana riflessione.

Per quel poco che conosciamo dell’animo umano, nutriamo poche speranze sul fatto che chi di dovere cambi autonomamente tale impostazione, folgorato sulla via di Damasco.

Ci auguriamo pertanto nel comune interesse la pronta fine dell’emergenza, che sta mietendo vite e vittime anche per le gravi implicazioni economiche, dato che forse solo questa porrà probabilmente fine all’uso dei DPCM, che ci auguriamo tornino presto a dare semplice attuazione a norme di legge espressione del Parlamento.

 


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