L'art. 47 ter O.P. – la c.d. legge “MAMMO”
Quando per l’imputato il processo si conclude con una sentenza di condanna ex art 533 cpp e la pena inflitta non è superiore ai 4 anni di reclusione, il condannato potrebbe, tra le altre opzioni, richiedere la detenzione domiciliare ex art 47 L. 26 luglio 1975, n. 354.
La misura consiste infatti nell'esecuzione della pena non in carcere bensì, per come stabilito dal citato articolo, nella propria abitazione o in un altro luogo di privata dimora e, nel caso di donne incinta o madri di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente, di case famiglia protette.
La disciplina della detenzione domiciliare, per molti versi, ricorda molto da vicino l’istituto degli arresti domiciliari, anche se i due istituti sono profondamente diversi.
Mentre gli arresti domiciliari infatti rientrano nelle misure cautelari e riguardano l’esigenza di evitare il pericolo di fuga dell’imputato, la detenzione domiciliare di cui all’art. 47 rientra nell’esecuzione della pena, rappresentando pertanto una misura alternativa alla detenzione presso una casa circondariale, ed offrendo così un “beneficio” al condannato.
La detenzione domiciliare è prevista dall’art. 47 ter dell’Ordinamento Penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354) e stabilisce che “la pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell’arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette, quando trattasi di:
- a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;
- b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole”
La lettera “b” del primo comma dell’articolo 47 ter O.P. è quella che viene definita la c.d. “Legge Mammo” in quanto consente anche al papà di un bambino/a di età inferiore ai 10 anni, nel caso in cui sia l’unico che può prestare assistenza alla prole, di poter richiedere di usufruire di tale beneficio.
Requisiti essenziali per l'accesso alla misura alternativa sono dunque, accanto al ricordato limite di pena che non deve essere superiore a 4 anni, l'esercizio da parte del condannato della responsabilità genitoriale nei confronti della prole e la situazione di assoluta impossibilità della madre di fornire ai figli la necessaria assistenza morale e materiale, perché impossibilita da esigenze lavorative o perché deceduta, e dunque il padre è l’unico soggetto che può prendersene cura.
Secondo quanto stabilito dalla sentenza 21966/2018 della Corte di Cassazione “La nozione di "assoluta impossibilità dell'assistenza" è generalmente interpretata in termini rigorosi dalla giurisprudenza di legittimità, chiamata a offrire una "interpretazione che tenga, da un lato, conto del necessario rigore imposto dalla eccezionalità della situazione e, dall'altro, dei diritti, costituzionalmente protetti, all'uguaglianza dei vari membri della famiglia, all'assistenza della prole, alta funzione rieducativa della pena".
Ed ancora, preme sottolineare che nemmeno la circostanza lavorativa della moglie del condannato – e madre del minore –può essere valutata come una circostanza dalla quale possa ritenersi la capacità di accudire la prole in quanto la Suprema Corte, nella richiamata sentenza stabilisce che “la circostanza che la moglie del detenuto avesse svolto regolare attività lavorativa non poteva essere utilizzata come elemento da cui ricavare la capacità della donna ad accudire la prole minore”.
Pertanto, secondo il criterio utilizzato dalla Cassazione si è in presenza di un "assoluto impedimento" ogni qualvolta il genitore non è in grado di garantire ai figli minori di dieci anni una "adeguata capacità di accudire”, e tale principio va applicato ogniqualvolta si è in presenza di casi in cui la moglie è impegnata a lavoro ed il padre condannato e detenuto – con una pena non superiore ai 4 anni - è l’unico che può occuparsi della prole.
