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Le responsabilità del ciclista

Contenuto a cura
dell'Avv. Marco Gaetano Malara
Data creazione: 26 Jun 2020
Data ultima modifica: 26 Jun 2020

 

L’avvento della bella stagione ha ripopolato le strade di ciclisti e la tecnologia quest’anno, come non mai, ha aiutato anche i più sfaticati con l’invasione di diversi modelli elettrici.

Il codice della strada, applicabile anche ai ciclisti, disciplina delle norme di comportamento quali quelli di procedere in fila unica, avere l’uso libero delle mani e delle braccia, non si possono condurre animali durante la guida o farsi trainare da altro veicolo, si deve condurre il veicolo a mano in quelle situazioni che potrebbero recare “disturbo” ai pedoni.

Le biciclette devono avere un dispositivo frenante per ciascun asse, il campanello ed essere dotate di luci che vanno mantenute accese mezz’ora dopo il tramonto o in condizioni di scarsa visibilità, mentre non è obbligatorio l’uso del casco. Vero è anche che i ciclisti dotati di patente di guida potrebbero subire le medesime sanzioni accessorie (quali ritiro della patente o sospensione, ad esempio nei casi di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti) che vengono applicate nel caso di guida di veicoli a motore.

In caso di incidente il ciclista dovrà, a differenza di quanto avviene con la condotta dei pedoni, dimostrare la propria estraneità nella causazione del fatto: potrebbe accadere che il ciclista, per evitare un pericolo improvviso, svolga dei movimenti imprevedibili. In tal caso il ciclista che ha impattato dovrà dimostrare che quel movimento era assolutamente necessario ovvero l’automobilista dovrà dimostrare che era impossibile, per determinate concause, immaginare quel movimento imprevedibile ed imprevisto da parte del ciclista.

Nella fase di sorpasso l’automobilista deve mantenere, proprio per evitare i movimenti imprevedibili del ciclista – il quale comunque dal suo canto non dovrà creare intralcio e mantenere strettamente la destra sulla propria corsia- , una distanza di almeno un metro e mezzo, provvedendo ad aumentare tale distanza, procedendo pertanto con maggiore cautela, nel caso di strada accidentata, considerando infine che l’automobilista non può chiudere il sorpasso in maniera troppo eccessiva sul ciclista sorpassato che come conseguenza cade e subisce delle lesioni (cf. Cass. 2878/2020). L’automobilista comunque nella propria fase statica, magari di parcheggio, anche in un luogo non consentito, risponde sempre dell’apertura dello sportello che colpisce il ciclista (cfr. Cass. 5321/2020)

Il ciclista deve rispettare le norme previste nel codice della strada, nonché le regoli generali di prudenza e diligenza, dovendo tra l’atro ad esempio provvedere, nella fase di attraversamento delle strisce pedonali, scendere dalla bicicletta e condurla a mano (Cfr. Cass. 5338/2020) ovvero adeguare la propria velocità e distanziare persino i pedoni nel momento dell’eventuale sorpasso, anche all’interno di un parco cittadino (cfr. Cass. 13591/2020).


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