Il sorvegliato speciale: il divieto delle riunioni aperte al pubblico
In base all’art. 75 del codice antimafia, viene punito il soggetto che, colpito dalla sorveglianza speciale, violi gli obblighi imposti dalla misura stessa. Infatti tale articolo prevede:
- Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.
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. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
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Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
- Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni.
Il codice antimafia, comunque, prevede all’art. 8, l’effettiva durata ed entità della sorveglianza speciale, così descritta:
- Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.
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Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.
- A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e si tratti di persona indiziata di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.
- In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni.
La Cassazione ha dovuto derimere un evidente contrasto esistente tra due pronunce sorte negli ultimi anni, in relazione al divieto (in ossequio all’art. 8 del codice antimafia), per il sorvegliato speciale, di partecipare a riunioni nel pieno discrimen esistenti tra pubbliche ovvero riunione aperte al pubblico.
Tale differenziazione di matrice costituzionale in consolidata interpretazione dell’articolo 17 della Costituzione italiana, infatti, prevede che il luogo pubblico, sia quel luogo liberamente accessibile da tutti (ad esempio, un parco pubblico); il luogo aperto al pubblico è un luogo nel quale si accede dopo l’avveramento di una condizione per l’accesso, come il pagamento di un biglietto (ad esempio uno zoo o uno stadio). Ancora nella giurisprudenza costituzione esiste l’ulteriore distinzione nel luogo esposto al pubblico, ossia il luogo privato che può essere, invece, liberamente osservato dall’esterno (tale situazione non ha alcuna rilevanza nel caso trattato).
Orbene, il problema del sorvegliato speciale, in regime interpretativo del richiamato art. 8 del codice antimafia, era quello di conoscere se incorresse in qualche violazione ex art. 75 del codice antimafia, qualora venisse sorpreso in un luogo pubblico o aperto al pubblico. Il contrasto richiamato è stato risolto proprio dalle Sezioni Unite Penali della Cassazione che per il tramite della pronuncia n. 46595/2019 ha stabilito che il soggetto colpito dalla misura della sorveglianza speciale può recarsi alla riunioni aperte al pubblico (ad esempio, partita di calcio o concerto), poiché la misura di prevenzione vieta esclusivamente le riunioni in luoghi pubblici (ad esempio, comizio).
Ciò che non deve comunque sfuggire è che la misura di sorveglianza ha il potere di limitare la libertà del sottoposto ed il conseguente potere del Magistrato di valutare l’effettiva pericolosità del soggetto che abbia, in qualche modo violato la prescrizione imposta. La Cassazione con la propria decisione, è assolutamente risolutiva: elimina la discrezione del giudice penale nell’applicazione della norma, riducendo al minimo la compressione del diritto di riunione e sanzionando solamente alcune condotte, ove il controllo del pregiudicato siano molto complesse.
La Cassazione infine nell’interpretazione proprio di tale flebile ma fondamentale distinzione, nella piena responsabilizzazione del sorvegliato, permette allo stesso, qualora per qualsiasi e dimostrata ragione od esigenza, voglia o debba partecipare ad una riunione aperta al pubblico, il predetto ha la possibilità di chiedere al proprio Giudice l’autorizzazione proprio a recarsi all’indicata riunione, che altrimenti gli sarebbe vietata. Il Giudice potrà autorizzare o meno in funzione della pericolosità del soggetto e per i riflessi ed eventuali pericoli per la società.
In base all’art. 75 del codice antimafia, viene punito il soggetto che, colpito dalla sorveglianza speciale, violi gli obblighi imposti dalla misura stessa. Infatti tale articolo prevede:
1. Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.
2. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
4. Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni.
Il codice antimafia, comunque, prevede all’art. 8, l’effettiva durata ed entità della sorveglianza speciale, così descritta:
1. Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.
2. Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.
3. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e si tratti di persona indiziata di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.
4. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni.
La Cassazione ha dovuto derimere un evidente contrasto esistente tra due pronunce sorte negli ultimi anni, in relazione al divieto (in ossequio all’art. 8 del codice antimafia), per il sorvegliato speciale, di partecipare a riunioni nel pieno discrimen esistenti tra pubbliche ovvero riunione aperte al pubblico.
Tale differenziazione di matrice costituzionale in consolidata interpretazione dell’articolo 17 della Costituzione italiana, infatti, prevede che il luogo pubblico, sia quel luogo liberamente accessibile da tutti (ad esempio, un parco pubblico); il luogo aperto al pubblico è un luogo nel quale si accede dopo l’avveramento di una condizione per l’accesso, come il pagamento di un biglietto (ad esempio uno zoo o uno stadio). Ancora nella giurisprudenza costituzione esiste l’ulteriore distinzione nel luogo esposto al pubblico, ossia il luogo privato che può essere, invece, liberamente osservato dall’esterno (tale situazione non ha alcuna rilevanza nel caso trattato).
Orbene, il problema del sorvegliato speciale, in regime interpretativo del richiamato art. 8 del codice antimafia, era quello di conoscere se incorresse in qualche violazione ex art. 75 del codice antimafia, qualora venisse sorpreso in un luogo pubblico o aperto al pubblico. Il contrasto richiamato è stato risolto proprio dalle Sezioni Unite Penali della Cassazione che per il tramite della pronuncia n. 46595/2019 ha stabilito che il soggetto colpito dalla misura della sorveglianza speciale può recarsi alla riunioni aperte al pubblico (ad esempio, partita di calcio o concerto), poiché la misura di prevenzione vieta esclusivamente le riunioni in luoghi pubblici (ad esempio, comizio).
Ciò che non deve comunque sfuggire è che la misura di sorveglianza ha il potere di limitare la libertà del sottoposto ed il conseguente potere del Magistrato di valutare l’effettiva pericolosità del soggetto che abbia, in qualche modo violato la prescrizione imposta. La Cassazione con la propria decisione, è assolutamente risolutiva: elimina la discrezione del giudice penale nell’applicazione della norma, riducendo al minimo la compressione del diritto di riunione e sanzionando solamente alcune condotte, ove il controllo del pregiudicato siano molto complesse.
La Cassazione infine nell’interpretazione proprio di tale flebile ma fondamentale distinzione, nella piena responsabilizzazione del sorvegliato, permette allo stesso, qualora per qualsiasi e dimostrata ragione od esigenza, voglia o debba partecipare ad una riunione aperta al pubblico, il predetto ha la possibilità di chiedere al proprio Giudice l’autorizzazione proprio a recarsi all’indicata riunione, che altrimenti gli sarebbe vietata. Il Giudice potrà autorizzare o meno in funzione della pericolosità del soggetto e per i riflessi ed eventuali pericoli per la società.
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