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La mediazione nel processo penale minorile - l’attualità del D.P.R. 448/88

Contenuto a cura
dell'Avv. Marco Conti
Data creazione: 20 Feb 2021
Data ultima modifica: 20 Feb 2021

Un gran numero di controversie significa inevitabilmente il rallentamento della giustizia.

Rinvii, processi che slittano ed il tempo che passa dal momento della commissione del fatto alla conclusione del processo penale hanno il senso di una sorta di “giustizia negata”.

Proprio per tali motivi si è spesso pensato a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e tra questi una menzione particolare merita la mediazione nel processo penale minorile.

La mediazione si riferisce infatti ad un modello di giustizia che prende in considerazione non solo il reo ma anche la vittima del reato, promuovendo la riparazione del danno causato dall’azione illecita e la conseguente riconciliazione delle parti in causa.

Il D.P.R. 448/88, ovvero il Codice del processo penale minorile, disciplinante dunque la materia concernete i reati commessi da minori, stabilisce all’art. 9 che occorre, da parte del giudice e del pubblico ministero, una indagine sulla personalità del soggetto a cui è attribuita la condotta antigiuridica .

Occorre infatti acquisire elementi circa “le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali

È proprio questo articolo che, contemplando accertamenti sulla personalità del minorenne, fa si che possa parlarsi di mediazione penale.

Per compiere tale attività l'autorità giudiziaria potrebbe rivolgersi ad operatori degli uffici di mediazione, proveniente dal "centro per la mediazione penale" e qualificati come operatori dei servizi minorili.

Questa possibilità inoltre permette di dar voce alla parte offesa, che nel processo penale minorile non può costituirsi parte civile nel processo e non può, pertanto, avanzare pretese risarcitorie o rimostranze.

L’art 10 del D.P.R. 448/88 stabilisce infatti che “Nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni non è ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato”, e proprio con la mediazione la parte offesa può esprimere il proprio vissuto personale, le sue impressioni e il suo stato d’animo rispetto all'offesa subita.

Pertanto la mediazione minorile è un istituto utile anche al fine della psicologia del minore che, evitando le aule di un tribunale, mediante un sostegno educativo ed un percorso che passa dalla “riparazione del danno” e sublima con la conciliazione con la parte offesa, offre una importante attività educativa.

Altresì il successivo art 20 del citato Decreto del Presidente della Repubblica stabilisce inoltre che “il giudice, sentito l'esercente la responsabilità genitoriale, può impartire al minorenne specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione” formula ampia e generica nella quale si può far rientrare la partecipazione ad un percorso di mediazione.

Mediante la mediazione, infatti il colpevole della condotta criminosa viene responsabilizzato circa il danno causato e viene edotto circa le possibilità di riparazione.

In questo percorso le parti vengono affiancate dalla figura del mediatore, soggetto, come detto, qualificato come operatore dei servizi minorili e dei servizi territoriali, sociali e sanitari che viene visto non solo come un garante, ma come aiuto nella comunicazione tra le parti.

Questo incontro tra colpevole e parte offesa può concludersi con esito positivo o negativo.

L’esito viene comunicato al giudice dal mediatore, senza alcun riferimento alle motivazioni ed a quanto venuto fuori nel corso della mediazione, data la riservatezza dell'incontro.

Se l’esito è positivo e si raggiunge pertanto un accordo tra le parti, ció verrà comunicato al giudice con le risultanze raggiunte circa la riparazione del danno, il risarcimento, o lo svolgimento di attività di utilità sociale.

In caso di esito negativo invece il processo penale minorile seguirà il suo classico corso.

Così possiamo affermare che il fine ultimo della mediazione nel processo penale minorile è il reinserimento dell’imputato nella vita sociale e nella comunità, per non condannarlo a seguito di un reato commesso in giovane età.

Si prende pertanto in considerazione non solo la violazione di una norma giuridica, ma con la mediazione si pone al centro il rapporto di socialità incrinato tra autore del reato e la parte offesa, cercando di risanare il conflitto così da ristabilire la preesistente pace sociale.


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