3387512193 / 3474760097 fabrizio.gallo@libero.it

La riforma Cartabia

Contenuto a cura
dell'Avv. Fabrizio Gallo
Data creazione: 31 Jan 2022
Data ultima modifica: 31 Jan 2022

La riforma Cartabia

 

La riforma Cartabia è bicefala (secondo il Prof. Spangher) in quanto per un verso all’art. 1 disciplina la delega al Governo per la riforma del processo penale mentre l’art. 2 ha norme di immediata applicabilità.

 

L’art 2 si apre con la nuova disciplina della prescrizione.

 

Il codice penale cambia perché si incide abrogando quelle che sono le norme che erano state introdotte con la riforma Bonafede ed in particolare con la sospensione sine die della prescrizione.

Oggi quella norma non esiste più e accanto a questa è stato introdotto un nuovo istituto che è quello della cessazione degli effetti della prescrizione.

 

Questa di fatto corrisponde ad una sorta di sovrapposizione e di continuazione normativa rispetto alla precedente sospensione con un mutamento di etichetta importante che non è solo un mutamento perché si inserisce proprio come un istituto nuovo: appunto quello della cessazione.

Questo tempo del processo viene regolato con due orologi diversi: da una parte quello sostanziale della prescrizione la cui computazione rimane sempre quella di un tempo ovvero l’art 158 e cioè la decorrenza dei termini dalla commissione del reato sino alla sentenza di primo grado, dalla quale poi cessa completamente la prescrizione.

 

Ciò vuol dire che i giudici del secondo e terzo grado non la possono più pronunciare. Finisce come di fatto finiva con la sospensione ma stavolta si tratta di una vera e propria cessazione.

 

È chiaro che difronte a questa soluzione c’era bisogno di intravedere dei correttivi che limitassero le aporie della sospensione.

 

Nella riforma Bonafede era prevista la sospensione della prescrizione sine die senza alcun correttivo sui giudizi successivi.

Ora, attraverso l’introduzione dell’art 344 bis. c.p.p., si interviene sul tempo dell’imputazione e sulla condizione di improcedibilità.

In sostanza se in Appello ed in Cassazione non si riesce a definire il procedimento, rispettivamente entro due anni o in un anno, si arriva ad una declaratoria di improcedibilità prevista da tale articolo.

 

Questo sistema potrebbe avere una sua razionalità anche se alcuni cattedratici hanno avanzato criticità sull’argomento non indifferenti con riguardo alla disciplina concreta dell’art 344 bis perché nonostante le intenzioni del legislatore, tale disciplina ha scontentato tutti persino il Massimario della Cassazione che si esprime con pagine piuttosto dure riguardo all’introduzione di tale ipotesi di improcedibilità.

Questo perché, a fronte dei primi due commi abbastanza delineati, il resto della disciplina porta ad una corsa ad ostacoli nei quali si intravedono tutta una serie di deroghe che di fatto rendono i primi due commi quasi un’avventura più che un principio stabilito.

 

Questa improcedibilità potrebbe non essere mai pronunciata.

 

Suddetta disciplina vale ovviamente per tutti i processi commessi dal primo gennaio del 2020.

 

I problemi nascono dunque dopo i primi due commi.

Il comma 3 stabilisce che i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’art 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell’art 154 delle norme di attuazione per il deposito della motivazione della sentenza.

Già si parla di un tempo che è di 90 giorni dopo che siano esauriti i termini per il deposito della motivazione a cui vanno aggiunte le proroghe per i problemi di stesura della motivazione che può raggiungere i 270 giorni.

 

Le preoccupazioni ancora maggiori sono sui commi successivi e questo fa venire meno di fatto quanto stabilito nei primi due (i due anni previsti per l’appello e uno per la Cassazione). Forse perché il legislatore si era accoro che tali termini non potevano essere facilmente rispettati.

 

Il comma 4 stabilisce che quando il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti, delle imputazioni o del numero e della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore ad un anno nel giudizio di appello e di sei mesi nel giudizio di Cassazione.

 

Intanto quindi viene rimesso alla discrezionalità del giudice che procede il compito di valutare quando è possibile la proroga (sulla base di una serie di principi che sono anche lessicalmente molto evanescenti).

Il concetto di complessità non può essere rimesso al giudice senza un preciso canone.

Vengono rimesse nelle mani del giudice un arbitrio e una discrezionalità molto ampie.

 

Ma il vero punto di frizione di tale quarto comma, che darà adito a profili di incostituzionalità, si rinviene nella possibilità di ulteriori proroghe infinite e quindi sine die per i reati del doppio binario e cioè criminalità organizzata, terrorismo, eversione dell’ordinamento costituzionale, stupefacenti ecc ecc nei quali per alcuni non può essere superato il termine di cui sopra ma per altri, come reati aggravati dal metodo mafioso, il termine massimo diventa di tre anni per il giudizio d’appello e di un anno e sei mesi per quello di Cassazione.

Un imputato assolto in primo grado per un reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, potrebbe in appello non vedere più la fine del suo procedimento.

Sarebbe stato più opportuno, forse, una richiesta deL Pubblico Ministero alla Corte d’Appello di pronuncia dell’ordinanza di proroga rispetto al quale si possa aprire un contraddittorio con la difesa.

O aprire ad esempio una sorta di contraddittorio anticipato in udienza anziché legare i rimedi dei difensori alla sola impugnazione in 5 giorni a pena di inammissibilità.

 

Difatti il comma 5 prevede che contro l’ordinanza che dispone la proroga del termine previsto dal comma 1, l’imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per Cassazione, entro 5 giorni, a pena di inammissibilità, dalla lettura dell’ordinanza o, in mancanza, dalla sua notificazione.

Il ricorso non ha effetto sospensivo. La Corte decide entro 30 giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall’art. 611.

Quando la Corte rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, la questione non può essere riproposta con la impugnazione della sentenza.

Non vi è più alcuna possibilità di intervento su questo ed iniziano ad intravedersi anche profili di incostituzionalità. Anzitutto sul principio della presunzione di innocenza dato che sono previste proroghe sine die sulla base della pericolosità dell’imputato.

Il titolo del reato del doppio binario sembra alludere ad una presunzione di pericolosità non compatibile con il principio della presunzione di innocenza.

 

Rimettere nelle mani del giudice un potere così ampio sotto il profilo della valutazione dei casi di proroga significa ancorare un istituto che sia pur di natura processuale, potrebbe determinare una violazione della legalità.

 

Il comma 6 prevede che i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si stia procedendo sia nei casi previsti dall’art 159 co 1 c.p. (questo conferma la saldatura concettuale tra il regime della prescrizione ed il regime della improcedibilità perché si richiamano le cause di sospensione del legittimo impedimento ecc ecc) sia nel giudizio di appello anche per le ipotesi di rinnovazione di istruttoria dibattimentale.

È previsto ancora che in caso di sospensione per la rinnovazione dell’istruttoria, il periodo di sospensione tra un’udienza e la successiva non può comunque eccedere sessanta giorni.

 

Si deve immaginare una concentrazione della rinnovazione dell’istruttoria in modo da non superare i 60 giorni, ma la Cassazione sembra aprire il varco poiché tra un’udienza e l’altra possono passare anche 60 giorni, il che significa dilatare ulteriormente i tempi destinati per la celebrazione del giudizio d’appello.

 

Il comma 7 stabilisce che la declaratoria di improcedibilità non ha luogo quando l’imputato chiede la prosecuzione del processo.

 

Il comma 8 prevede l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1,4,5,6 e 7 anche al giudizio conseguente all’annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l’appello. Stabilendo che in questo caso il termine di durata massima decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’art 617.

Quindi la tempistica è questa: trenta giorni per il deposito della motivazione della sentenza di annullamento e da lì decorrono i 90 giorni e poi i due anni.

Termine piuttosto dilatato per decidere sulle questioni che sono evidentemente ancora sub iudice.

 

Per non parlare poi di tutte quelle questioni piuttosto complesse che riguardano l’annullamento con rinvio di alcune parti della sentenza e cioè: che ne è delle ipotesi di annullamento parziale?

Le Sezioni Unite Gianluisi hanno dato tutta una serie di soluzioni giurisprudenziali per decidere quando un capo della sentenza è autonomo e quindi può costituire titolo per l’esecuzione, e quando ciò non è possibile.

Ad esempio, nelle ipotesi in cui la responsabilità non è più oggetto di trattazione poiché vi è stato annullamento, ma si discute solo della pena, che ne è del capo della sentenza che riguarda la responsabilità penale? Anche dal punto di vista dei fini civilistici.

 

A mio avviso l’improcedibilità dovrebbe travolgere la statuizione sulla responsabilità penale in quanto rimarrebbe appesa una sentenza che sotto il profilo della responsabilità penale è passata in giudicato anche se su questo non si è formato un titolo esecutivo completo perché nel frattempo la pena è ancora sub iudice.

Allora cosa si esegue se la pena è ancora sub iudice?

 

Se il procedimento in appello dovesse superare i termini con tutte le varie proroghe, a quel punto l’improcedibilità dovrà travolgere necessariamente anche il giudicato parziale che dovrà essere considerato non idoneo a divenire titolo esecutivo.

 

Un altro problema da valutare riguarda la parte civile dinnanzi ad una sentenza di improcedibilità. Qual è il suo destino?

Non ha più alcuna possibilità di avanzare la sua pretesa nel processo penale, ma potrà rivolgersi al giudice civile che utilizzerà gli atti del processo penale.

 

L’art 2 della legge Cartabia incide sull’art 578 introducendo il comma 1 bis che riguarda il caso in cui l’appello sia proposto ai soli effetti civili.

La Cassazione ritiene che quando venga impugnata la sentenza sulla sola scorta delle statuizioni civili, la sentenza di improcedibilità non deve operare, per cui avremmo un procedimento chiuso con una assoluzione in primo grado e la improcedibilità riguarderebbe solo la responsabilità penale e non quella civile.

 

Non sarebbe forse stato meglio agire e modificare i termini dilatori delle indagini preliminari?

La maggior parte dei processi si prescrive proprio durante tale fase.

Tale tema invece è stato completamente tralasciato e si è messo come imputato solo l’Appello.

 

Alcuni giuristi riferiscono che la Cartabia mira ad una maggiore efficienza del giudizio d’Appello, ma con questa riforma si verifica invece un restringimento di tale fase.

 

Vediamo infine quali sono i contenuti essenziali della norma sull’improcedibilità:

in primo luogo con essa non vi è né condanna né proscioglimento;

Sono assorbite le precedenti decisioni sia di condanna che di assoluzione;

Si caducano le misure cautelari personali, reali e anche quelle a tutela della vittima;

L’imputato perde il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione;

Vengono meno i provvedimenti civili provvisoriamente esecutivi;

La sentenza non ha autorità di giudicato nel giudizio disciplinare;

 

Si prospettano questioni sul valore probatorio del materiale di altri procedimenti in caso di annullamento con rinvio sulla determinazione della pena se c’è l’improcedibilità cade il giudicato, forse l’imputato può avvalersi della legge Pinto.

È possibile che una funzione giurisdizionale dello stato, quella di accertare, di dare risposte effettive, venga meno?

Le risposte a queste domande avverranno prossimamente e speriamo possano trovare una giusta dimensione.

 

 


Leggi anche

Consulenza online

Raccontaci il tuo caso

Richiedi consulenza