Responsabilità per intervento di chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica.
Nell’ultimo decennio, dopo la laurea in medicina, diversi medici decidono di specializzarsi nella chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, anche in ragione della crescente domanda e della realizzazione di strutture atte alla cura del corpo.
In effetti, tralasciando i centri estetici et similia – ove solitamente non operano i medici specializzati – e le strutture sanitarie non autorizzate, il medico chirurgo specializzato, a differenza di tanti altri professionisti, ha contrattualmente con il paziente una obbligazione di risultato (a differenza dell’obbligazione di mezzi, nella quale il rofesisonista è una rappresentante del cliente), ossia deve garantire che con il suo intervento si realizzi il risultato in precedenza prospettato per modificare, spesso migliorando, la richiesta del paziente.
Pertanto, il sanitario dovrà agire secondo i canoni di prudenza, diligenza e perizia, provvedendo al miglioramento del quadro clinico estetico con il pieno raggiungimento del risultato: se l’operazione posta in essere, salvo casi casi più gravi di responsabilità penale, non avrà dunque gli effetti sperati e non raggiungerà un risultato più che soddisfacente per il paziente, con un peggioramento delle condizioni di salute del paziente magari con una recrudescenza del danno estetico che si sarebbe dovuto invece risolvere, comporterà la corresponsione di un risarcimento del danno nei confronti del paziente danneggiato da parte del sanitario.
Chi si rivolge a tale tipo di professionista, solitamente, tranne i casi di puro vezzo estetico, ha una necessità, magari funzionale, a migliorare il proprio aspetto e le proprie mancanze fisiche (si pensi a soggetti che siano magari vittime di incidenti, deturpati o mutilati): il mancato raggiungimento del concordato aspetto estetico dopo l’intervento, comporta quindi non solo dei danni fisici permanenti o semi permanenti – o di difficile risoluzione -, ma anche e sopratutto dei danni psicologici, senza contare i danni patrimoniali.
Pertanto, secondo l’art. 1218 codice civile, il medico dovrà provare, per liberarsi della colpa e del relativo risarcimento, che l’insuccesso sia allo stesso a cause non imputabili e di essere adoperato ad applicare le “linee guida” e le buone pratiche indette sul piano medico sanitario.
Dal punto di vista della responsabilità penale, viene in aiuto l’art. 590 decies del codice penale che espressamente prevede:
Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
Pertanto, si escluderà la punibilità del medico o comunque l’esercente di quella professione sanitaria nel caso di lesioni o di omicidio colposo esclusivamente quando il predetto abbia agito in modo imperito – ossia per il tramite di condotta della persona inesperta che genera un danno a terzi proprio a causa della sua scarsa esperienza - mentre risponderà penalmente nel caso di negligenza – ossia colpa di non aver compiuto un'azione che si sarebbe dovuta compiere - ed imprudenza - quando un soggetto tiene una determinata condotta contraria alle regole sociali che indicano i doveri di accortezza e di prudenza -.
Ovviamente, e come sopra accennato, tali sono le condotte del personale medico: in caso i trattamenti estetici - aventi carattere invasivo e da svolgersi esclusivamente in strutture sanitarie – eseguiti in strutture non sanitarie e da personale non medico comportano non solo un rischio per l’operatore, sia dal punto di vista penale che civile, ma sopratutto per il paziente che vedrebbe non solo realizzato il proprio miglioramento fisico ed estetico ma anche avrebbe difficoltà nel recupero del risarcimento del danno subito.
Avv. Marco G. MALARA