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Dashboard camera: diritto alla privacy e valenza probatoria in giudizio

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dell'Avv.
Data creazione: 20 Oct 2018
Data ultima modifica: 08 Jan 2019

L’era del progresso sociale e digitale impone l’utilizzo quotidiano di dispositivi elettronici ma ci pone di fronte a delle riflessioni di compatibilità con la protezione di diritti costituzionalmente garantiti come la riservatezza e la privacy. Lo stesso utilizzo della dashborad camera pone dubbi di compatibilità con la disciplina dettata in materia di privacy secondo cui ogni informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, ivi compreso un numero di identificazione personale quale ad esempio il numero di una targa, è considerata dato personale.

Il trattamento di dati personali, dispone il comma 3 all’ art. 5 del codice della privacy, effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all’applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31. Orbene, la registrazione di un video su strada è dunque consentita purché le registrazioni siano effettuate ed utilizzate per fini esclusivamente personali. Inoltre, non potendo essere comunicati sistematicamente a terzi o diffusi a una platea di soggetti indeterminati è dunque evidente che tale materiale registrato non può essere pubblicato sul web o sui social network.

Quanto alla valenza probatoria del video v’è da dire che tali dispositivi riprendono la strada che si percorre e, tramite un sensore di gravità integrato, rilevano in automatico qualsiasi evento a rischio salvando la registrazione corrente e quelle immediatamente precedenti. Il conducente coinvolto dovrà provare la condotta colposa della controparte da sola idonea a cagionare il danno.

Può costituire violazione della privacy la visione in sede giudiziale di un video registrato da dashboard camera?  La risposta sembrerebbe avere esito negativo sia se si considera il numero ristretto di persone sia poichè si ritenere sussistente il fine esclusivamente personale del trattamento dei dati personali di cui al comma 3 dell’art. 5 connesso alla tutela dei propri diritti in sede giudiziaria in conformità con quanto disposto dall’art. 24, comma 1, lett. f), del Codice privacy.

In tema di valenza probatoria, invece, l’art. 2712 del c.c prescrive che: “le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.

Tuttavia secondo la Cassazione (Cass. civ., Sez. III, n. 1033/ 13) il “disconoscimento” che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova – e che va distinto dal “mancato riconoscimento”, diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite – deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta”.


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