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Pace Fiscale: la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Contenuto a cura
dell'Avv. Isabella Castiglione e dell'Avv. Rodolfo Pacor
Data creazione: 19 Nov 2018
Data ultima modifica: 19 Nov 2018

In data 23.10.2018 è stato pubblicato il Decreto Legge n°119/2018, contenente disposizioni in materia di pacificazione fiscale.

L’articolo 2 dispone la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Più in particolare si prevede come gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro il 23.10.2018 ( data di entrata in vigore del Decreto Legge), non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori e ciò entro il termine di 30 giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine di cui all’art. 15, comma 1, Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n° 218, che residua dopo la data di entrata in vigore del Decreto pace fiscale.

Anche per quanto concerne le somme contenute negli inviti al contraddittorio e notificati sempre alla data di entrata in vigore di questo decreto nonché gli accertamenti con adesione sottoscritti sempre entro la data del presente decreto, possono essere definiti con il pagamento delle sole imposte, senza sanzioni, interessi e gli eventuali accessori e sempre nel medesimo termine di 30 giorni.

La definizione si perfeziona con il versamento delle somme in un’unica soluzione, o in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. E’ esclusa la compensazione e in caso di mancato pagamento e/o perfezionamento della definizione agevolata l’Ufficio competente prosegue le ordinarie attività relative ai procedimenti.

Restano esclusi dalla definizione agevolata gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria .

Particolare importanza è quanto previsto nell’articolo 9 del Decreto, che contiene una disposizione in materia di dichiarazione integrativa speciale, che probabilmente non vedrà la sua riconferma in sede di conversione in legge, secondo le ultime notizie diffuse.

Nel dettaglio fino al 31 maggio 2019 (con tutta probabilità solo fino alla vigilia di Natale 2018) i contribuenti possono correggere errori ed omissioni ed integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto.

L’integrazione degli imponibili è prevista nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo e comunque di non oltre il 30% di quanto già precedentemente dichiarato.

I contribuenti dunque al fine di aderire alla definizione agevolata devono inviare una integrazione integrativa all’Agenzia delle entrate per uno o più periodi d’imposta per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono scaduti i termini per l’accertamento. Devono inoltre provvedere spontaneamente al pagamento in un’unica soluzione di quanto dovuto entro il 31 luglio 2019  e senza potersi avvalere della compensazione. Il pagamento del dovuto può essere anche ripartito in 10 rate semestrali di pari importo e in tal caso il pagamento della prima rata deve esssere effettuato entro il 30 settembre 2019. La definizione si perfezionerà solo con il versamento dell’unica rata o della prima rata.

Rilevante è sapere che tale dichiarazione integrativa sia irrevocabile e deve essere sottoscritta personalmente dal contribuente.

Quanto sopra è contenuto nel Decreto Legge n° 119/2018 ma dalle ultime notizie circolanti in questi giorni ci sono rilevanti novità contenute negli emendamenti al DL n. 119/2018 in corso di conversione. Gli emendamenti al decreto fiscale, attualmente all’esame della Commissione Finanze del Senato, saranno votati nella giornata di lunedì 19 novembre per consentire al testo di passare in Aula per la prima approvazione.

Sembrerebbe restare il “condono” soltanto per le somme regolarmente dichiarate, mentre  dovrebbe cadere la possibilità di fare pace fiscale presentando la dichiarazione integrativa speciale fino a 100.000 euro di maggior imponibile all’anno.

Al posto della “pace fiscale con condono al 20%” dovrebbe esserci la sanatoria degli avvisi bonari per le somme regolarmente dichiarate.

È l’articolo 9 del decreto legge collegato alla Manovra 2019 che sarà quindi stravolto, ovvero quello che prevedeva la possibilità di regolarizzare fino ad un massimo di 100.000 euro di maggior imponibile annuo, dal 2013 al 2017 ed entro il limite del 30% dell’importo regolarmente dichiarato, pagando un’imposta forfettaria del 20%.

Ancora si attende invece per l’atteso emendamento sul “saldo e stralcio delle cartelle” in base all’ISEE, ovvero in base all’indice di liquidità per le società, novità auspicata per la quale il Governo non si è ancora espresso, (Cfr https://www.informazionefiscale.it/pace-fiscale-ultime-notizie-condono-novita-dichiarazione-integrativa-speciale). Auspicabile anche la revisione della platea degli ammessi alla “rottamazione ter”, alla quale non potranno partecipare, se non cambiano le cose, i molti che non sono riusciti e non saranno in grado, a causa degli importi elevati delle rate, a mettersi in paro con le rate scadute entro il 7 dicembre.

Con buona pace di coloro, e sono molti, che si auguravano di poter realmente sistemare tutte le vecchie pendenze con l’amministrazione finanziaria e poter ripartire da zero, in una reale ottica di pacificazione.

Attendiamo fiduciosi l’iter parlamentare di questo decreto legge tanto sbandierato, tanto atteso, e tanto criticato, che in realtà rischia di tradire le aspettative di tutte le parti coinvolte.


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