Risarcimento danni da sinistro stradale
In conseguenza di un sinistro stradale si possono subire dei danni materiali (all’autovettura, al motoveicolo, ecc…) o dei danni fisici. In via esemplificativa ecco come comportarsi.
In caso di danni materiali: occorre presentare all’assicurazione - la propria o quella del responsabile civile in base alla natura del danno - la denuncia del sinistro con la quale si comunica l’evento, i soggetti e le cose che hanno subito danni, gli eventuali testimoni e le Autorità intervenute. In seguito l’assicurazione, invierà una comunicazione affinchè possa essere visionato il mezzo, per la quantificazione del danno. Entro 30 giorni in caso di indennizzo diretto, la Compagnia dovrà formulare un’offerta per i danni materiali. In caso di somma sottostimante i danni, la predetta potrà essere trattenuta in conto di maggiore avere. Qualora l’assicurazione non provveda a formulare alcuna offerta, occorrerà inviare una proposta di negoziazione assistita affinchè i legali delle parti possano in qualche modo addivenire alla definizione stragiudiziale del sinistro. Se detta negoziazione non andasse a buon fine, il soggetto danneggiato dovrà adire le competenti sedi giudiziarie per la tutela del proprio diritto.
In caso di danni fisici: anche in questo caso occorre presentare una denuncia di sinistro, spiegando la dinamica, i danni fisici, il certificato di pronto soccorso, gli esami strumentali effettuati, gli eventuali ricoveri e le procedure riabilitative successive oltre, secondo quanto stabilisce il codice delle assicurazioni, comunicare se il sinistro sia avvenuto nel tragitto casa – lavoro, quale sia il reddito annuo, se il danneggiato usufruisca di altre assicurazioni anche non obbligatorie a copertura di danni fisici.
Solamente quando il danneggiato invierà all’assicurazione il certificato di avvenuta guarigione, l’assicurazione dovrà provvedere ad incaricare un proprio medico legale al fine di valutare l’effettivo danno subito a seguito del sinistro denunciato, con l’indicazione dei postumi invalidanti e la quantificazione in percentuale del danno subito. Lo stesso danno verrà quantificato in denaro seguendo le tabelle dei danni redatte per le microlesioni (danni dall’1% al 9%) e macrolesioni (dal 10% al 100%).
L’offerta che dovesse essere formulata, da far pervenire comunque entro 90 giorni dal momento dell’avvenuta guarigione potrebbe essere trattenuta in conto di maggiore avere, se ritenuta sottostimante. Qualora l’assicurazione non provveda a formulare alcuna offerta, occorrerà inviare una proposta di negoziazione assistita affinchè i legali delle parti possano in qualche modo addivenire alla definizione stragiudiziale del sinistro. Se detta negoziazione non andasse a buon fine, il soggetto danneggiato dovrà adire le competenti sedi giudiziarie per la tutela del proprio diritto.
Nel caso di terzo trasportato la richiesta danni si deve formulare nei confronti della compagnia del vettore.
Nel caso di veicolo non assicurato o rubato, la richiesta dovrà essere formulata alla compagnia designata per legge quale affidataria del Fondo Garanzia Vittime della Strada.