Guida in stato di ebbrezza e speciale causa di non punibilità
L’art. 186 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, con successive modificazioni, punisce sia la condotta di guida in stato di ebbrezza prevedendo, al secondo comma, tre ipotesi con relative sanzioni:
a) è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 527 a euro 2.108 qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l) con conseguente sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) è prevista l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) con conseguente sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) è prevista l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) con conseguente sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata mentre, nel caso di recidiva nel biennio, la patente di guida è sempre revocata.
Il comma 7 dell’art 186 c.d.s. prevede e sanziona, tra l’altro, anche la condotta di chi si rifiuta di sottoporsi all’esame alcolimetro con le pene previste dalla lettera c del comma 2 della stessa norma.
Ciononostante la giurisprudenza di legittimità ammette per questo tipo di condotta l’applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. qualora ne ricorrano i requisiti dalla Corte spiegati.
In un primo momento era forte la convinzione secondo cui il reato di guida in stato di ebrezza rientrasse tra gli illeciti caratterizzati dalla presenza di soglie di punibilità con conseguente impossibile graduazione dell' offensività da parte del giudice poiché operata già a monte dal legislatore.
Successivamente la Suprema Corte ha affermato che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile anche al reato di guida in stato di ebbrezza non essendo, in astratto, incompatibile con il giudizio di particolare tenuità la previsione di diverse soglie di rilevanza penale all’interno della fattispecie tipica dovendo, il giudice, effettuare una valutazione del caso concreto.
Anche con riferimento al rifiuto di sopporsi agli accertamenti etilometrici, si riteneva in un primo momento che tale condotta non fosse classificabile o comunque graduabile come particolarmente tenue, essendo il rifiuto null’altro che una manifestazione di volontà negativa il cui disvalore si risolve nel sottrarsi all’accertamento.
Di contro, l’intervento delle Sezioni Unite, con sentenza 25 febbraio 2016 n. 13681, ha ammesso che l’applicazione dell’art. 131 bis c.p. sia compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcoolimetro posto che, accertata la situazione pericolosa e dunque l’offesa, resta pur sempre uno spazio per apprezzare in concreto, quale sia lo sfondo fattuale in cui la condotta si iscrive e quale sia, in conseguenza, il possibile impatto pregiudizievole per il bene protetto.
È bene precisare però che le Sezioni Unite hanno affermato che all’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto consegue l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge.
