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L'acquirente di stupefacenti per il consumo di gruppo: cedente o consumatore?

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dell'Avv.
Data creazione: 10 Jan 2019
Data ultima modifica: 10 Jan 2019

L’articolo 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rubricato “Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope”, prevede che: “Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’art. 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000”.

È cosi fondamentale porre l’accento sulla distinzione tra la condotta di detenzione ad uso personale e quella di detenzione finalizzata alla cessione, ovvero alla particolare ipotesi di consumo di gruppo.

In questo quadro normativo si considera reato la detenzione o l’acquisto di stupefacenti finalizzati alla cessione verso terzi mentre il mero uso personale viene qualificato, seppur considerandolo illegale, in termini di illecito amministrativo in quanto penalmente irrilevante.

La configurazione tra le due condotte sopra descritte incontrano molta difficoltà di applicazione nei casi di consumo di gruppo delle sostanze stupefacenti: cosa avviene quando più soggetti, nell’intento di consumare insieme la sostanza, incarichino taluno all’acquisto di essa? Si incorre nelle ipotesi di responsabilità penale per la condotta di cessione o semplicemente nell’ illecito amministrativo derivante dal consumo ad uso personale della sostanza?

Ed invero, mentre è ormai pacifico che la condotta di un gruppo di persone che partecipa collettivamente all’acquisto, che la detiene collettivamente e la suddivide per consumarla insieme rientra nell’ipotesi di uso personale, la problematica riguarda il caso in cui un gruppo di persone conferisce mandato al singolo componente del gruppo al fine di reperire la droga per poterla poi ripartire e consumare insieme.

La soluzione che ha risolto il discrimen tra la condotta di cessione e di uso personale del mandatario nel consumo di gruppo è stata fornite dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza 25401 del 2013, ha affermato che il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell’ ipotesi di acquisto congiunto che nell’ipotesi di mandato all’acquisto ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante ma integra l’illecito amministrativo sanzionato dall’art. 75 del D.P.R. 309/90, a condizione che l’acquirente sia uno degli assuntori, che l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto degli altri componenti del gruppo ed, infine, che sia certa sin dall’inizio l’identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi.


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