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"Revenge porn" o pornovendetta

Contenuto a cura
dell'Avv. Marco Gaetano Malara
Data creazione: 28 Sep 2019
Data ultima modifica: 28 Sep 2019

La nota legge n. 69/2019 c.d.“codice rosso” ha introdotto nel codice penale diverse fattispecie di reato quali l’art. 612-ter a contrasto della porno vendetta o revenge porn, ossia la pubblicazione sul web – tramite siti specifici o chat dedicate – di fotografie o contenuti videoripresi, catturati anche non all’insaputa della vittima al solo scopo di esercitare sulla stessa una vendetta.

L’articolo si inserisce, nella catalogazione codicistica, nella sezione contro la libertà morale dopo la minaccia (612) e gli atti persecutori, meglio conosciuto come stalking (612-bis).

L’articolo come formulato prevede:

Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

La condotta prevista dalla indicata fattispecie consiste nella realizzazione o nella sottrazione di alcune immagini o video dal contenuto esplicito; la pubblicazione su siti web o in chat e la mancanza del consenso alla diffusione della vittima.

La tutela della vittima, che si vede pubblicare o diffondere delle immagini o video ripresi in momenti prettamente intimi, è il fondamento della legge 2019, denominata come “codice rosso”, in difesa prevalentemente della donna, o vittima di ex “amanti” che per vendetta producono e diffondo i momenti intimi o vittima di “amanti” attuali che costringono la donna con la minaccia di diffusione di video o immagini per tenerle con sé.

È bene infine evidenziare come la norma punisca anche il condivisore, ovvero colui che riceva immagini o video “intimi”, pur non essendo né vittima né aguzzino, e li diffonda, tramite strumenti informatici o telematici, a sua volta senza il consenso della vittima.


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