La personalizzazione del danno
Dopo aver subito un sinistro di qualsiasi natura (incidente in auto o in moto, da diffamazione, da responsabilità medica, ecc…), il risarcimento viene parametrato all’entità del danno subito provvedendo alla liquidazione del danno patrimoniale (ossia quel danno economico che ha comportato una diminuzione del proprio patrimonio – definito come danno emergente – nonché un mancato guadagno per il danno subito – lucro cessante -) e a quello non patrimoniale (nel quale rientrano tutte le voci derivanti dalla violazione delle norme previste dagli articoli 2014 e seguenti del codice civile).
In merito al danno non patrimoniale, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che detto danno costituisce una categoria unitaria, tanto che ogni pregiudizio verrà valutato seguendo le precise regole e criteri risarcitori: nel momento in cui il Giudice, davanti alla richiesta del danno non patrimoniale, deve prendere in esame le conseguenze dannose del fatto, accertando in modo approfondito tutti i pregiudizi supposti alla domanda. La Cassazione con la n. 7513/2018 aggiunge, ai principi generali: “In applicazione di tali principi, questa Corte ha già stabilito che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso danno sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione.”
Pertanto alla liquidazione generale del danno – in base alle note tabelle di liquidazione del danno edite dal Tribunale di Milano e dal Tribunale di Roma – il Giudice può aumentare – rectius personalizzare – il danno secondo alcune circostanze supportate dalla documentazione probatoria.
Si pensi ad esempio al danno riportato ad una gamba di un calciatore professionista rispetto al medesimo danno riportato da un non calciatore: il danno fisico sarà il medesimo, la personalizzazione del danno – in ragione del lavoro svolto – sarà massima per il calciatore professionista.
La personalizzazione pertanto richiede che il Giudice valuti le specifiche circostanze al caso in esame (cass. 14364/2019) e che valuti le conseguenze specifiche nell’individuo che possono essere assolutamente differenti rispetto a qualunque altro per l’irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale. Si pensi ancora ad una particolare sensibilità di un soggetto, magari portatore di una patologica psicologica specifica, che comporti una difficoltà ad affrontare un problema nella propria vita o che abbia una soglia del dolore, dal punto di vista medico legale anteriormente accertata, più alta rispetto al comune individuo. Pertanto è sempre il danneggiato a dover dimostrare che il proprio danno sia superiore ai criteri noti di liquidazione (Cass. 15084/2019)
