La "personalizzazione" del danno in ambito sanitario
Lo scorso dicembre il Tribunale di Roma ha provveduto all’aggiornamento delle tabelle riguardanti la liquidazione del danno biologico secondo gli indici istat riferito all’anno 2019.
Queste tabelle servono per quantificare e monetizzare il danno risarcibile e le tabelle Romane si affiancano alle tabelle per la liquidazione del danno del Tribunale di Milano.
Tali tabelle, frutto di studio e di ricerca, nascono dal confronto tra i vari criteri elaborati dai giudici del tribunale che si sono occupati nel tempo del risarcimento del danno alla persona e tendono alla affermazione di criteri uniformi ed univoci.
Tutto ciò al fine di eliminare le incertezze circa il “quantum” del risarcimento e, soprattutto, le possibili disparità di trattamento tra l’utilizzo delle une o altre tabelle.
Orbene, come affermato poc’anzi, anche il Tribunale di Roma ha aggiornato le proprie tabelle di calcolo che presentano però alcune differenze rispetto a quelle milanesi.
Ad esempio per la invalidità permanente infatti il Tribunale di Roma ha considerato tre voci, nella specifico quella che contiene le voci del c.d. danno morale e di quello esistenziale e due voci ulteriori, una minima ed una massima, personalizzate in relazione a tali aspetti di danno; mentre le tabelle di Milano hanno solo due voci, minima e massima, entrambe con tali contenuti.
Anche le tabelle romane, come quelle milanesi, derivano da un’approfondita riflessione, resasi necessaria a seguito delle novità normative in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, introdotte dalla legge n. 24/2017 in materia di responsabilità professionale sanitaria e dalla legge n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), che è andata a sostituire gli articoli 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private.
Occorre specificare che in tema di danno biologico il Tribunale di Roma ha deciso di apportare delle modifiche rispetto le tabelle di Milano, con riguardo la gravità dei postumi, il parametro utilizzato per la determinazione del danno morale e, in particolare, circa il criterio utilizzato per la determinazione della personalizzazione del danno.
La personalizzazione è infatti ciò che consente al giudice di valorizzare il danno patito dalla vittima, in quel particolare caso e per far si dunque “di pervenire e così giustificare una liquidazione maggiore rispetto a quella cristallizzata nei criteri tabellari” (Cass. 21939/2017).
E' subito evidente dalla lettura della massima giurisprudenziale della Suprema Corte che la personalizzazione del danno non è sic et simpliciter un automatismo ma richiede di volta in volta la presenza di specifiche circostanze tali da giustificare una liquidazione superiore da parte del giudice.
Il giudice è tenuto ad individuare pertanto le conseguenze “comuni” a qualunque vittima di lesioni analoghe - che vanno liquidate con un parametro uniforme - e poi accertare se vi sia la presenza di eventuali conseguenze “particolari” ed ascrivibili solamente al caso specifico, che vanno liquidate invece con un criterio ad hoc “senza seguire alcun automatismo (Cass. 16788/2015)”
Pertanto, tramite la personalizzazione del danno può essere assicurato alla vittima un equo risarcimento dal pregiudizio effettivamente sofferto in casi attentamente valutati, e che si discostano da quanto previsto dalle tabelle milanesi e romane in termini di monetizzazione.
La Corte di Cassazione con le “sentenze di San Martino” – cosi chiamate perchè depositate in data 11 novembre 2019, giorno di San Martino – ha fornito poi degli utili spunti di riflessione in merito alla responsabilità medico-sanitaria, al risarcimento del danno e circa la sua personalizzazione.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 28988/2019, stabiliva che, in materia di personalizzazione del danno, l’aumento di risarcimento spettante alla vittima di un illecito “si giustifica soltanto se le conseguenze dannose sofferte siano straordinarie ed eccezionali, poiché quelle ordinarie sono già espresse dalla valutazione tabellare del grado percentuale di invalidità permanente accertato”.
Con riguardo al danno da perdita della capacità lavorativa, richiamata la distinzione tra capacità lavorativa generica (la cui lesione genera un danno non patrimoniale) e capacità lavorativa specifica (la cui lesione genera un danno patrimoniale), la Corte fornisce i seguenti criteri per un inquadramento dogmatico delle varie fattispecie che possono verificarsi:
a)se la vittima conservi il reddito, ma lavori con maggior pena (cd. "cenestesi lavorativa"), si tratta di un danno non patrimoniale, da liquidare personalizzando in aumento la valutazione tabellare;
b)se la vittima abbia perso – in tutto o in parte – il proprio reddito da lavoro, si tratta di un danno patrimoniale da lucro cessante, da liquidare in base alle regole di questa categoria concettuale;
c)se la vittima non aveva un lavoro, e non potrà più averlo a causa del sinistro, anche in questo caso si tratta di danno patrimoniale da lucro cessante, con la precisazione che non può applicarsi il criterio del triplo della pensione – oggi assegno – sociale, poiché l'art 137 del Codice delle Assicurazioni (d.lg. n. 209/2005) è norma speciale applicabile soltanto nell'ambito dell'azione diretta contro l'assicuratore.
Come già ribadito pertanto i valori delle tabelle milanesi e romani sono applicabili solamente ai danni normalmente patiti da qualunque vittima e spetta al giudice, alla luce delle recenti sentenze della Corte di Cassazione, evidenziare specifiche circostanze del caso concreto, che si distacchino dalle normali e comuni conseguenze e necessitino dunque di una valutazione ad hoc, per una maggiorazione del risarciemnti rispetto a quello previsto dai dati tabellari per i danni “comuni”.
Si deve essere di fronte pertanto ad uno specifico danno non ravvisabile in altri casi, caratterizzato “dall'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore, o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione “economicistica” dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità” (Cass. 21939/2017).
Pertanto ai fini della personalizzazione del danno è necessario che il danno presenti caratteri di concreta riferibilità e inerenza all’esperienza personale, specifica e irripetibile, altrimenti si realizzerebbe una doppio risarcimento operato attraverso il meccanismo tabellare.