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La validità della notifica della cartella di pagamento in caso di irreperibilità del destinatario

Contenuto a cura
dell'Avv. Isabella Castiglione e dell'Avv. Rodolfo Pacor
Data creazione: 19 Nov 2018
Data ultima modifica: 19 Nov 2018

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n° 12753 del 23.05.2018, ha ulteriormente ribadito come “per la validità della notificazione della cartella di pagamento, effettuata nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario, quali disciplinati dall’art. 140 c.p.c., la necessità dell’inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale e la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione.

Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., necessita dunque del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi, la notificazione è da considerarsi nulla.

La notificazione, è invece inesistente quando essa manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge, come ad esempio, nel caso sia avvenuta in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano attinenza alcuna (o che non presentino alcun … riferimento o collegamento) con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea.

Nella fattispecie posta all’attenzione della S.C., il contribuente impugnava varie intimazioni di pagamento notificategli da Equitalia Sestri S.p.a., assumendo di essere venuto a conoscenza di esse solo a seguito del pignoramento, in quanto la notifica di dette intimazioni di pagamento non si era perfezionata in quanto era stato effettuato il deposito presso la casa comunale senza l’affissione dell’avviso presso la casa di abitazione e senza l’invio di raccomandata, benché non si trattasse di irreperibilità assoluta del destinatario ma di irreperibilità relativa. Il contribuente nel ricorrere sosteneva altresì che mancava la valida notifica delle cartelle prodromiche.

In precedenza la Commissione Tributaria Provinciale di Savona rigettava il ricorso con sentenza poi confermata anche dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria.

Il Concessionario della riscossione aveva eccepito la tardività dell’impugnazione proposta oltre i termini, ed aveva inoltre sostenuto che il vizio di notifica fosse sanato per il cd. “raggiungimento dello scopo” (ai sensi dell’art. 156 codice di procedura civile ), ma la Cassazione lo ha escluso  affermando che “la nullità della notificazione dell’atto impositivo è sanata, a norma dell’art. 156 c.p.c., comma 2, per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione dell’atto invalidamente notificato” (Cass. N° 25079 del 26.11.2014; Cass. N° 1238/2014; Cass. N° 1088 e n° 17251/2013…..).

Facendo riferimento alla normativa di settore, il DPR n° 602 del 1973, art. 26, comma 3, prevede che, nella fattispecie di cui all’art. 140 c.p.c. (irreperibilità c.d. relativa del destinatario o rifiuto a ricevere la copia nei luoghi di residenza, dimora o domicilio, noti ed esattamente individuati, dovendo altrimenti osservarsi il disposto dell’art. 143 c.p.c.), la notifica della cartella di pagamento si effettui con le modalità fissate dal DPR n° 600 del 1973 , art. 60 (lett. E) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notifica non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 c.p.c. si affigge all’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del Comune.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., disposizione richiamata dall’art. 26 citato, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

A seguito di tale sentenza, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione.

La stessa Corte Costituzionale con la sentenza n° 258/2012 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del DPR 29 settembre 1973 n° 602, art. 26, comma 3,(corrispondente all’attualmente vigente comma 4), nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento “ nei casi previsti dall’art. 140 c.p.c…..si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60″, anzichè “nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario… si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, alinea e lett. e)”.

I giudici della Consulta hanno infatti evidenziato che, nell’ipotesi di irreperibilità meramente “relativa” del destinatario (vale a dire, nei casi previsti dall’art. 140 c.p.c., come recita il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3), la cartella di pagamento andrebbe notificata, secondo la lettera della disposizione, applicando, in realtà, non l’art. 140 c.p.c., ma le formalità previste per la notificazione degli atti di accertamento a destinatari “assolutamente” irreperibili (lettera e) del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1) e che pertanto, a differenza di quanto previsto per la notifica dell’avviso di accertamento, per la validità della notificazione della cartella, “nonostante che il domicilio fiscale sia noto ed effettivo”, non sarebbero “necessarie… nè l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, nè la comunicazione del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”, essendo prevista solo l’affissione nell’albo del Comune, secondo modalità improntate ad un criterio legale tipico di conoscenza della cartella (sul modello di quanto previsto dall’art. 143 c.p.c.), con evidente disparità di trattamento di situazioni omologhe e violazione dell’art. 3 Cost.. La Consulta ha quindi ritenuto della cartella (sul modello di quanto previsto dall’art. 143 c.p.c.), con evidente disparità di trattamento di situazioni omologhe e violazione dell’art. 3 Cost.. La Consulta ha quindi ritenuto necessario “restringere” la sfera di applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, alinea e lett. e), “alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario “assolutamente” irreperibile e, quindi, escludendone l’applicazione al caso di destinatario “relativamente” irreperibile, previsto dall’art. 140 c.p.c.”, cosicchè, nei casi di “irreperibilità c.d. relativa” (cioè nei casi di cui all’art. 140 c.p.c.), va invece applicato, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dello stesso D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., in forza del quale “per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del predetto D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60” e, quindi, in base all’interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell’art. 140 c.p.c., cui anche rinvia l’alinea del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1

Il problema della invalidità delle notifiche, così come quello della loro assenza e della conseguente nullità degli atti seguenti e della estinzione del diritto alla riscossione per prescrizione e/o decadenza, è di straordinaria attualità. Non a caso, nel recente D.L. 119/2018 vengono cancellate tutte le micro cartelle, fino a mille euro, inviate all’Agente di riscossione tra il 2000 ed il 2010.

Invero numerosi sono i crediti vantati e troppo spesso oggetto di esecuzione e di pignoramenti presso terzi, basati su titoli invalidi per intervenute decadenza e/o prescrizione a causa dell’omessa – invalida – nulla notifica della cartella da parte dell’Agente della Riscossione.

Da qui la necessità di controllare sempre ciò che viene richiesto in cartella, perché chiedere il pagamento di un debito prescritto è lecito, ed eccepire la prescrizione, la decadenza, la nullitù o l’invalidità della notifica per mancato rispetto dell’iter procedimentale previsto dalla legge è onere del contribuente, che spesso, messo alle strette e con il conto pignorato o con il fermo amministrativo pendente sulla propria auto, rateizza e paga senza far valere i propri diritti.


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