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Concussione e corruzione

Contenuto a cura
dell'Avv. Marco Gaetano Malara
Data creazione: 21 Nov 2018
Data ultima modifica: 12 Jul 2019

La legge 190/2012 ha introdotto profonde modifiche sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, dando un ulteriore giro di vite nei reati commessi dai cosiddetti “colletti bianchi”, uniformando il nostro sistema giuridico alle indicazioni comunitarie e internazionali. Il legislatore ha altresì modificato l’art. 2635 III del codice civile in relazione al nuovo reato di corruzione tra privati (d. lg.s 231/01 art. 25 – ter) innalzando i minimi edittali previsti per i reati di cui agli artt. 314, 317, 318, 319 e 323 c.p. introducendo, tra l’altro l’art. 319 quater “induzione indebita a dare o promettere utilità” e l’art. 346 bis “traffico di influenze illecite”.

In tale quadro diverse novità hanno interessato la gestione della Pubblica Amministrazione partendo proprio dai principi costituzionali, l’attività pubblica diventa ancor più trasparente, al fine di permettere ad ogni cittadino un controllo sulla gestione della “cosa pubblica”: il controllore dell’attività della pubblica amministrazione è appunto l’Autorità Nazionale Anticorruzione che, per il tramite di poteri ispettivi e sanzionatori, vaglia, controlla e punisce ogni atto illecito, ormai definitivamente pubblico e sempre più digitalizzato, provvedendo a pianificare ogni triennio la propria attività di controllo (cfr. https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/AltriContCorruzione/_anno2018_2020).

Secondo le modifiche attuate negli ultimi anni, proprio i condannati per i reati contro la pubblica amministrazione, anche con sentenza non definitiva, non potranno in alcun modo essere assegnati agli uffici che amministrano risorse finanziarie e non potranno essere indicati quali membri di commissioni di appalto, così come i privati cittadini per reati comunque gravi, quali i reati di mafia.

Il reato di concussione (art. 317 c.p.) si configura ogni volta che il pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria qualità o dei propri poteri, venga a costringere o indurre un soggetto privato a dare o promettere a lui od ad un terzo denaro o altra utilità: il delitto in questione è pertanto collegato all’obiettiva qualifica di pubblico ufficiale dell’autore del reato, non avendo alcuna importanza la convinzione soggettiva maturata dalla parte lesa. La condotta rilevante consiste nell’abuso non solo dei poteri ma anche e soprattutto della qualità pubblica, ossia nell’utilizzazione di un tornaconto personale del ruolo che il soggetto assume nell’ambito del proprio ufficio. La costrizione che subisce la vittima è una coercizione psichica poiché il concussore prospetta un danno ingiusto alla vittima che può decidere se sottostare alla richiesta illecita o subire effettivamente il danno minacciato.

L’intervento normativo ha limitato la concussione alla sola ipotesi in cui il pubblico ufficiale abbia costretto con la minaccia derivante dalla sua autorità un altro soggetto a pagare un corrispettivo illecito: “Il delitto di concussione, di cui all'art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla l. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen. introdotto dalla medesima l. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (cfr. Cass. pen. n. 9429/2016).

Pertanto come delineato proprio dalla Cassazione: “In tema di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., così come modificato dall'art. 1, comma 75 della legge n. 190 del 2012, la costrizione consiste nel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita, che, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciatogli; ne consegue che non è sufficiente ad integrare il delitto in esame qualsiasi forma di condizionamento, che non si estrinsechi in una forma di intimidazione obiettivamente idonea a determinare una coercizione psicologica cogente in capo al soggetto passivo” (cfr.Cass. pen. n. 23019/2015)

In tema di corruzione, il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle proprie funzioni o poteri, indebitamente riceve, per sé o per altri, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, viene punito secondo quanto stabilito dall’art. 318 c.p..  Allo stesso modo, il pubblico ufficiale che per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio (corruzione propria), ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri del proprio ufficio (corruzione impropria), riceve, sempre per sé o per altro, denaro od altra utilità è punito secondo quanto determinato dall’art. 319 c.p.. Pertanto la corruzione si configura quando i due soggetti, corruttore e corrotto (pubblico ufficiale) agiscono di concerto contra legem per un risultato comune.

Anche la Cassazione in fase interpretativa pone l’accento sul fatto che: “In tema di corruzione, configura il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 cod. pen. - lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, che si traduca in atti, che, pur formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati nell'an, nel quando o nel quomodo, si conformino all'obiettivo di realizzare l'interesse del privato nel contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionali. (cfr. Cass. Pen. 3606/2017).

 In detto quadro, occorre evidenziare l'ulteriore modifica proposta al codice penale per il tramite del DDL Anticorruzione del dicembre 2018, in merito ai reati, tra l'altro, di concussione e corruzione.

In effetti, l'art. 317-bis c.p. è stato modificato tanto da prevedere l'aggravamento dell'interdizione, come segue: "...La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni."

Agli inizi del 2019, esattamente con la legge 3/2019 entrata in vigore il 31 gennaio 2019, si introduce nel nostro ordinamento la cd. legge "Spazza corrotti", che pretende non solo di modificare la soglia della prescrizione (la cui entrata in vigore è comunque disposta per il venturo I° gennaio 2020) ma ha voluto inasprire le pene in materia di corruzione, non solo aumentando le pene accessorie – incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione a vario titolo, ma aumentano le pene specifiche per i reati di corruzione ex art. 318 cp., introducendo tra l’altro il delitto di traffico di influenze illecite e la non punibilità per chi collabora con la giustizia.

 


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