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Il consenso informato

Contenuto a cura
dell'Avv. Marco Gaetano Malara
Data creazione: 05 Dec 2020
Data ultima modifica: 05 Dec 2020

Quando un paziente deve essere sottoposto ad una operazione chirurgica programmata ovvero ad un trattamento sanitario particolarmente invasivo, quindi in tutti quei casi non rientranti nelle urgenze non differibili nel tempo, deve sottoscrivere un modulo che viene preliminarmente spiegato, solitamente, dal chirurgo che provvederà all’operazione, affinchè il paziente venga informato delle modalità del trattamento ritenuto necessario e provveda al consenso del predetto trattamento.

Sono innumerevoli le pronunce dei Tribunali nonché della Suprema Corte su tale aspetto interessante dell’espressione del consenso da parte del paziente: infatti, il diritto alla salute, costituzionalmente garantito, prevede che il paziente debba esprimere la propria opinione sulle scelte terapeutiche alle quali dovrà sottoporsi, con la possibilità anche di scegliere di non sottoporsi alle prospettate cure. La legge 219/2017 ha infatti previsto che il paziente non possa essere sottoposto ad alcun trattamento sanitario senza che sia stato precedentemente assunto il proprio consenso “libero ed informato”, considerando che il paziente debba essere, preventivamente, informato della diagnosi e della prognosi nel caso venga sottoposto ad intervento, i benefici ed eventuali rischi che andrà in contro con il trattamento sanitario. Qualora il paziente decida di non prestare il proprio consenso, il medico dovrà spiegare quali possano essere le eventuali conseguenze del paventato rifiuto del trattamento sanitario o diagnostico.

Il consenso deve essere espresso essenzialmente per forma scritta anche se vi è la possibilità di videoregistrare l’espressione del consenso in casi in cui il paziente non riesca a scrivere o sottoscrivere il consenso predisposto.

Il consenso informato è sempre revocabile, anche una volta reso, con le medesime modalità con le quali venne concesso: il medico dovrà rispettare pertanto la volontà sopraggiunta del paziente.

Con le sentenze "San Martino 2", e precisamente con la Cass. 28985/2019, si è cristallizzato il concetto che la manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria, costituisce esercizio di un autonomo diritto soggettivo all'autodeterminazione proprio della persona fisica e che pertanto il medico dovrà sempre fornire informazioni dettagliate, in quanto adempimento strettamente strumentale a rendere consapevole il paziente della natura dell'intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative. La mancata “raccolta” del consenso informato comporta, secondo la richiamata Cassazione, sia un danno alla salute – poiché se il paziente fosse stato correttamente informato avrebbe rifiutato di sottoporsi all’intervento – sia un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione della propria volontà – poiché a causa del gap di informazione il paziente ha subito un pregiudizio apprezzabile, sia patrimoniale che non patrimoniale.

 

Non da ultimo proprio la Cassazione (cfr. sent. n. 11112/2020) ha stabilito che “è risarcibile il diritto violato all’autodeterminazione a condizione che il paziente alleghi e provi che, una volta in possesso dell’informazione, avrebbe prestato il rifiuto all’intervento” ovvero lo stesso paziente avrebbe optato a svolgere la richiamata operazione chirurgica magari presso altra struttura sanitaria. Al fine di vedersi riconoscere l’effettivo ristoro per il danno subito da errata acquisizione del consenso informato, il danneggiato dovrà dimostrare tutti quei pregiudizi, diversi dal danno alla salute, che lo stesso ha subito per l’erroneo consenso informato reso (Cass. 24471/2020).

Come chiaro, la disciplina del consenso informato è particolarmente complessa, poichè pone il paziente davanti ad una scelta particolarmente difficile, ossia quella di sottoporre sè stesso ad un intervento, esponendo la propria scelta, sopratutto nei casi complessi, all'esposizione personale di rischi per la propria vita o per la propria salute, sia nel caso di espressione del consenso sia nel caso in cui il consenso venga di fatto rifiutato.


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