3387512193 / 3474760097 fabrizio.gallo@libero.it

False dichiarazioni per il Reddito di Cittadinanza

Contenuto a cura
dell'Avv. Marco Gaetano Malara
Data creazione: 03 May 2019
Data ultima modifica: 03 May 2019

Con il Decreto Legge n.4 del 28 gennaio 2019 (di seguito convertito in Legge 28 marzo 2019 n. 26) viene introdotto in Italia lo strumento del Reddito di Cittadinanza “quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a fovorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico ed all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel modo del lavoro”.

Come noto, il Reddito di Cittadinanza prevede l’erogazione di una somma stabilita per legge a fronte della verifica dei requisiti stabiliti. Orbene, proprio la legge prevede delle importanti sanzioni in merito alle dichiarazioni false, difformi dalla realtà ovvero non documentate rese dal richiedente.

In effetti l’art. 7 della richiamata disciplina prevede:

  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, e' punito con la reclusione da due a sei anni.  
  2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attivita' irregolari, nonche' di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, e' punita con la reclusione da uno a tre anni.
  3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quello previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, nonche' alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca e' disposta dall'INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non puo' essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.
  4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

Tale norma speciale è d’intesa con le norme previste nel D.P.R. 445/2000 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa), considerando che, in piena conformità con le raccomandazioni rese anche dalla Cassazione, la "dichiarazione del privato viene equiparata ad un atto pubblico destinato a provare la verità dello specifico contenuto della dichiarazione stessa", rientrando comunque nel panorama di quei reati già previsti in tema di falso contenute nel codice penale.

In detto previsione speciale propria del Reddito di Cittadinanza, le pene previste per le false o difformi dichiarazioni sono particolarmente aspre, rispetto alle equivalenti norme poste nel codice penale.

La presenza di false dichiarazioni comporta l’immediata revoca del beneficio, con efficacia dal momento della prima erogazione, con l’obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito.

La norma introduttiva del Reddito di Cittadinanza impone l’assoluta correttezza nella compilazione del modulo predisposto: la legge di conversione ha infatti previsto che per tutte le separazioni presentate dopo il I settembre 2018, la richiesta di accesso al Reddito di Cittadinanza sia supportata dalla certificazione rilasciata dalla Polizia Municipale dell’effettiva verifica della mancata convivenza dei due (ex)coniugi. Tale necessaria integrazione è dovuta al fatto che alcune coppie regolarmente sposate potrebbero artatamente presentare domanda di separazione coniugale al fine di usufruire di un doppio benificio, mantenendo di fatto la convivenza.

Alla stessa stregua, sulle non conformi richieste di accesso al richiamato sussidio, lo stesso non potrà essere erogato alle persone condannate in via definitiva e comunque non potrà essere richiesto prima che siano passati dieci anni dalla condanna definitiva.

 


Leggi anche

Consulenza online

Raccontaci il tuo caso

Richiedi consulenza