Cannabis light e patente di guida
Cannabis light e patente di guida
“Avvocato, nel caso mi mettessi alla guida della mia autovettura dopo aver fumato cannabis light, a quali conseguenze andrei incontro?”
L’art. 187 c.1 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - il c.d. “Codice della strada” - stabilisce che “chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni”.
Nel caso poi si provochi un incidente stradale, le pene del precedente comma sono raddoppiate e la patente di guida è sempre revocata.
La sospensione della patente di guida o la sua revoca in caso di incidente stradale, è la pena accessoria che, nei soggetti che violano l’art 187 C.d.S., comporta il maggior numero di problemi e sacrifici.
Il costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione infatti, non da ultima la Corte di Cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza 19 febbraio 2024, n. 7199 – interpretando alla lettera il disposto dell’art. 187 c.1 C.d.S, si sofferma correttamente sulle parole “chiunque guida in stato di alterazione”: il soggetto che viene fermato per un controllo prima ed attenzionato e sottoposto ad esami specifici poi al fine di scoprire se abbia assunto sostanze stupefacenti, deve risultare in uno stato di alterazione nel preciso momento in cui viene fermato alla guida (o nel momento in cui abbia causato un incidente).
Ci si deve basare pertanto “sull’influenza di quanto assunto sulle condizioni psico-fisiche dell'assuntore durante il tempo della guida del veicolo”.
Pertanto ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 187 C.d.S., “non è sufficiente che l'agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe, ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione” (Cass. n. 7199/2024), giacché l’assunzione di sostanze stupefacenti - che può risalire ad un passato non troppo lontano - non implica l'esistenza di per se, come naturale conseguenza, di una alterazione psico-fisica durante le fasi della guida del veicolo.
Non di rado si crea confusione in merito alla cannabis light ed al relativo uso, soprattutto per chi si pone alla guida pensando di essere immune da conseguenze: la legge 242/2016 non consente di coltivare cannabis light per poi fumarla e quindi per scopi personali e stupefacenti, bensì permette la coltivazione della canapa e, nello specifico, delle varietà ammesse ed iscritte - ex articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 - nel “Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole”.
Ciò viene anche ribadito da numerose sentenze che affermano che infatti “deve ritenersi valido il principio secondo il quale la cannabis sativa L, in quanto contenente il principio attivo Delta-9-THC, presenta natura di sostanza stupefacente” (Sentenza Tar Veneto n. 233/2019)
Pertanto, possiamo concludere che, anche se “light”, queste sostanze non mettono al riparo dalla potenziale sospensione o revoca della patente di guida in quanto il soggetto potrebbe sì aver assunto sostanze stupefacenti a distanza di giorni e le cui tracce sono ancora presenti nel suo corpo e riscontrabili tramite esami specifici, ma queste potrebbero non comportare una alterazione psico-fisica durante la guida di un veicolo.