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Le #fake #news ed il #coronavirus in rapporto al reato di #diffamazione

Contenuto a cura
dell'Avv. Marco Conti
Data creazione: 03 Apr 2020
Data ultima modifica: 06 Apr 2020

In questi giorni di quarantena forzata siamo quotidianamente bombardati, a mezzo dei telegiornali, dei talk show o via social network, da un considerevole numero di notizie aventi ad oggetto il coronavirus.

Oramai questo genere di notizie ci accompagna scandendo la nostra giornata, e noi dobbiamo essere in grado di saper riconoscere una notizia vera da quelle che vengono spacciate per tali ma in realtà sono solamente false notizie, le cd fake news.

Occorre precisare infatti che ogni testata giornalistica, ogni e emittente televisiva che fornisce delle informazioni al pubblico, nonché ogni singolo giornalista, è tenuta ad accertare la veridicità della notizia.

Il diritto di cronaca è un diritto costituzionalmente garantito e l’articolo 21 della costituzione stabilisce che “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.”

Tale informazione può avvenire mediante l’utilizzo di mezzi di comunicazione tradizionali, come la televisione, la radio, o i giornali, nonché mediante l’uso di mezzi più moderni e tecnologici, come internet.

Occorre però subito precisare che, al fine di rispettare quanto stabilito dalla costituzione, il diritto di cronaca incontra delle limitazioni.

Ogni notizia letta su un giornale o riportata da una redazione di un telegiornale deve essere fedele a tre principi: la verità dei fatti e delle vicende narrate e raccontate, la pertinenza, ossia deve esserci l’interesse del pubblico a cui è rivolta la notizia, ed infine la continenza, ovvero la correttezza delle espressioni usate nel raccontare l’accaduto in modo tale da non ledere l’altrui onorabilità.

Infatti ai fini della configurabilità della causa di non punibilità ex articolo 51 cp i fatti narrati devono essere reali e ci deve essere una corretta esposizione, per farsi che ci sia una corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati, che fa ricadere sul giornalista l’obbligo di accertare la veridicità della notizia e l’attendibilità della fonte.

Molte testate giornalistiche e talk show nei giorni scorsi si interrogavano ad esempio circa la possibilità di trasmissione del coronavirus da parte di animali o sul fatto che il virus stesso potesse sopravvivere a lungo sull’asfalto e dunque essere presente sulle nostre scarpe.

Occorre precisare infatti che a norma dell’art 661 cp “Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell' ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000”.

Tale norma tutela la buona fede della collettività ed è volta a prevenire disordini che possono destabilizzare l’ordine pubblico, che può essere turbato da alcune tipologie di notizie, come ad esempio le fake news.

Altresì occorre sottolineare che travalicando i limiti del diritto di cronaca si può incorrere nel reato di diffamazione a mezzo stampa ex art 595 cp.

La diffamazione a mezzo stampa ex art 595cp trova il suo fondamento infatti proprio nella difesa della reputazione e dell’onorabilità del soggetto offeso ed il 3 comma del citato articolo punisce la fattispecie in cui “l’offesa è recata con mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità ovvero un atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 €

La ratio di tale norma si fonda nella difesa e nella salvaguardia dell’onore di cui la persona gode nella comunità, onore e reputazione che non devono essere messe intaccate e messe a rischio dalle dichiarazioni pubbliche di soggetti terzi.

Al fine di integrare il delitto di diffamazione pertanto la comunicazione deve innanzitutto riguardare un soggetto determinato e raggiunge un numero imprecisato di destinatari.

Altresì, se invece di far uso della stampa comunemente detta, ricomprendendovi quindi quotidiani e riviste, si utilizza altro mezzo di diffusione delle informazioni, ad esempio l’inserimento di notizie su Internet, anche questa condotta costituisce una forma di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 comma 3 codice penale, “trovando applicazione gli stessi limiti derivanti dal bilanciamento tra il diritto di cronaca o critica con quello dell’onore della reputazione, ossia la verità obiettiva delle informazioni, la continenza delle espressioni usate e l’interesse pubblico all’informazione stessa, la cosiddetta pertinenza” (cfr. Cass. 18174/2014)

Orbene occorre infatti precisare che l’attività giornalistica, da intendersi questa come manifestazione del diritto di cronaca e di critica, si differenzia dalla semplice manifestazione di un pensiero essendo la prima attività caratterizzata dalla correttezza dell’esposizione, dalla non eccedenza dei limiti circa l’interesse collettivo alla notizia e, non da ultimo, che il fatto narrato corrisponde a verità (cfr. Cass. 25420/2017)

Tanto che “commette il reato di diffamazione a mezzo stampa il direttore di un periodico anche quando l'articolo pubblicato, utilizzando insinuazioni generiche, attribuisce alla persona offesa la commissione di fatti illeciti non meglio specificati e privi di qualsiasi riferimento determinato” ( cfr. Cass. 8/2020)

E ciò si spiega facilmente in quanto è di chiara evidenza che anche espressioni dubitative o interrogative non corrispondenti al vero, possono ledere l'altrui reputazione ed hanno la forza di ingenerare nella mente degli ipotetici destinatari, a maggior ragione se le stesse affermazioni sono ambigue, allusive o suggestive, il convincimento che tali espressioni siamo vere.

Bisogna pertanto fare attenzione alle notizie che si leggono sui quotidiani e si ascoltano nei vari tg, in quanti va ricordato che tra i requisiti essenziali per l'applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca ex art 51 cp, rientra la verità del fatto enunciato.

Giova infine ricordare che nel caso in cui un soggetto si sentisse leso nell’onere e nella reputazione per una notizia, anche rivelatasi a posteriori come falsa, apparsa sui media o su un social network può per far valere i propri diritti innanzi al giudice compente sia in sede civile per la richiesta di risarcimento del danno ex articolo 2043 (ed ex art 2049 per la responsabilità dell’editore per fatto del dipendente) sia in sede penale per tutelare i propri diritti, integrando tale condotta la fattispecie di diffamazione ex art 595 cp.

A riprova dell'impatto delle fake news sulla società e l'importanza di un costante controllo, con provvedimento del Consiglio dei Ministri (https://informazioneeditoria.gov.it/it/notizie/unita-di-monitoraggio-per-il-contrasto-della-diffusione-di-fake-news-relative-al-covid-19-sul-web-e-sui-social-network-adottato-il-4-aprile-il-decreto-di-istituzione-presso-il-dipartimento/) è stata istituita, con provvedimento del 4 aprile 2020 l'"Unità di monitoraggio per il contrasto della diffusione di fake news relative al COVID-19 sul web e sui social network" avente i seguenti compiti:

a. ricognizione e classificazione dei contenuti falsi, non dimostrati o fuorvianti, creati o condivisi con riferimento al COVID-19, con particolare riguardo a quelli potenzialmente idonei a indebolire le misure di contenimento del contagio ovvero ad accentuare la difficoltà della gestione emergenziale; analisi e valutazione delle modalità di diffusione e delle fonti di origine dei suddetti contenuti;
b. promozione di campagne di adeguata informazione e comunicazione con il coinvolgimento del Ministero della Salute,del Dipartimento della Protezione Civile e delle altre Istituzioni competenti, nonché di soggetti e professionalità esterni alla Pubblica Amministrazione;
c. definizione di opportune modalità idonee a potenziare e rendere più visibile ed accessibile l’informazione generata dalle fonti istituzionali, anche attraverso un migliore posizionamento sui motori di ricerca e sui social media;
d. promozione di partnership con i diversi soggetti del web specializzati in factchecking e con i principali motori di ricerca e piattaforme social, al fine di valutare le misure più appropriate per individuare i contenuti non veritieri relativi al COVID-19;
e. promozione di iniziative volte a favorire il coinvolgimento di cittadini e utenti delle piattaforme social nell’individuazione e segnalazione – alla stessa Unità di monitoraggio - di contenuti non veritieri relativi al COVID-19.

 


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