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Coronavirus e la responsabilità del datore di lavoro

Contenuto a cura
dell'Avv. Marco Gaetano Malara
Data creazione: 17 Apr 2020
Data ultima modifica: 17 Apr 2020

In questo periodo di epidemie e decreti emessi dall’esecutivo, la libertà personale di molti soggetti è stata limitata al fine di contenere il contagio: solo, infatti, ad alcune categorie di lavoratori è stato permesso di recarsi sul proprio posto di lavoro con le prescritte restrizioni. Per altri lavoratori è stata attivata la possibilità del lavoro a distanza (cd. Smart working), incentivando le ferie e i congedi retribuiti.

In effetti e soprattutto nei propri giorni dell’esplosione del contagio, i soggetti chiamati a lavorare – in primis tutto il personale medico e paramedico nonché tutti i soggetti impegnati in quelli che sono stati autenticati come servizi effettivamente essenziali – si sono scontrati con la dura realtà di essere sprovvisti totalmente o provvisti solamente in parte dei presidi di protezione personale, stabiliti in caso di epidemia.

Proprio in quel momento in cui tutti siamo divenuti esperti dei DPI – dispositivi di protezione individuale e divisi in macro categorie come puntualmente elencanti del decreto sicurezza 81/2008- , sapendo ormai riconoscere le mascherine di ogni ordine e grado persino ad occhio, si inserisce il reale problema del lavoratore che si è visto costretto a lavorare senza gli strumenti per proteggere sé stesso e gli altri da eventuale contagio ovvero di essere dotato di strumenti poco idonei a resistere alla pandemia.

Il datore di lavoro è gravato da una norma generale contenuta nell’articolo 2087 del codice civile: “L' imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

È proprio il datore di lavoro – ovvero in accordo, ove presenti e se nominati, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente - a dover dotare il lavoratore di tutti gli strumenti necessari affinché possa svolgere il proprio lavoro in totale sicurezza, al fine di non mettere in pericolo sé stesso e gli altri.

In effetti la Cassazione (cfr. sent. 16749/2019).definisce “la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l’art. 2087 cod. civ., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale dei diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro. Nella medesima ottica il datore di lavoro è tenuto a fornire i suddetti indumenti ai dipendenti e a garantirne l’idoneità a prevenire l’insorgenza e il diffondersi di infezioni provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza e che, pertanto, rientra tra le misure necessarie “per la sicurezza e la salute dei lavoratori” che il datore di lavoro è tenuto ad adottare ai sensi dell’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 626 del 1994 e degli artt. 15 e ss. del d.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. “.

Si pensi che il datore di lavoro riveste una posizione di garanzia che anche solo in caso di negligente uso dei DPI da parte dei lavoratori tanto che è responsabile persino se adopera costanti controlli dell’impiego dei DPI: risulta facilmente comprensibile quale, dunque, possa essere la piena responsabilità di quel datore di lavoro, anche sotto il profilo penale, che non consegni gli idonei strumenti di protezione ai propri lavoratori o ne consegni taluni non sufficienti (cfr. Cass. Pen. 18327/2019).

Alla medesima stregua, il lavoratore potrebbe persino rifiutarsi di prestare la propria attività lavorativa qualora non venisse fornita da parte del datore di lavoro la giusta attrezzatura per svolgere in sicurezza il proprio lavoro, come previsto dalla Cass. 8911/2019: “…nell’ipotesi che l’inadempimento del lavoratore trovi giustificazione nella mancata adozione da parte del datore di lavoro delle misure di sicurezza che, pur in mancanza di norme specifiche, il datore è tenuto ad osservare a tutela dell’integrità psicofisica del prestatore.”

Con le richiamate norme speciali ed urgenti (su tutte le indicazioni diramate dal Ministero della Salute al seguente link: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4237 ), l’attività attuale del Governo italiano è volta alla tutela dei lavoratori, aumentando ancor di più la responsabilità in capo ai datori di lavoro, anche in funzione del documento di valutazione dei rischi, i quali dovranno, tra l’altro: provvedere ad adottare le misure di controllo dello stato di salute dei lavoratori e evitare le situazioni di rischio contagio; assicurare il rispetto delle norme igieniche; informare i lavoratori sui rischi del contagio, sulle modalità di protezione e vigilare sul corretto utilizzo; fornire tutti gli strumenti idonei per la protezione personale, cercando di agevolare il lavoro da remoto o di evitare che i dipendenti svolgano dei lavori non assolutamente necessari o che prevedano spostamenti non dovuti sul territorio nazionale per venire il meno possibile a contatto con soggetti eventualmente contagiati; predisporre tutti quei accorgimenti per evitare la diffusione del contagio; segnalare alle autorità eventuali contagi da parte dei dipendenti.

Qualora il datore di lavoro non dovesse prevedere nessuna delle forme di tutela dei lavoratori ovvero si verifichi il contagio sul posto di lavoro per la mancanza o insufficiente dotazione dei DPI, potrebbe non solo incorrere nelle sanzioni risarcitorie di natura civilistica e nelle sanzioni di carattere speciale, anche di recente introduzione, ma risponderebbe dei delitti previsti dall’art. 589 e 590 c.p., con l’aggravante di non aver predisposto le misure atte alla tutela dei lavoratori.

Dall’altro lato non bisogna dimenticare, a sussidio economico dei lavoratori, che con una propria circolare l’INAIL (cfr.: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/covid19-misure-dell-istituto.html ) ha provveduto a considerare il lavoratore contagiato dal Coronavirus sul proprio posto di lavoro come ricadente in una malattia professionale e ha predisposto una indennità in favore del lavoratore malato e la corresponsione di una somma una tantum in favore dei parenti del lavoratore vittima del coronavirus.


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