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La richiesta di sostituzione della custodia in carcere per il 416-bis c.p. e il decreto 29/2020

Contenuto a cura
dell'Avv. Fabrizio Gallo
Data creazione: 16 May 2020
Data ultima modifica: 16 May 2020

Nel caso in cui un avvocato richieda la sostituzione della misura cautelare inflitta al proprio assistito accusato o condannato per quanto previsto dall’art. 416 bis del codice penale (associazione di stampo mafioso), per i motivi emergenziali causati dal Covid 19 e nel caso in cui la stessa venisse disattesa e respinta dal giudice procedente, potrà appellare il provvedimento del Giudice innanzi al Tribunale del riesame ai sensi dell’art. 310 c.p.p. ed il dibattimento camerale dovrà tenere conto dei dettati contenuti nel decreto n. 29/2020 e nello specifico nell’art. 3 comma 2 del decreto stesso.

L’avvocato dovrà richiedere al Giudice prima di una decisione affrettata e senza supporto probatorio – qualora lo stesso non sia in grado di decidere allo stato degli atti - di disporre gli accertamenti anche senza formalità in ordine alle condizioni di salute dell’imputato o di procedere a perizia medica nelle forme di cui agli articoli 220 c.p.p. e seguenti, dovendo lo stesso Giudice aderire ed acquisirli nei successivi quindici giorni dalla richiesta.

Il Giudice, come accaduto in questi giorni in una udienza camerale innanzi al Tribunale del Riesame, ha preso atto della richiesta avanzata dal sottoscritto ma ha disposto accertamenti ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. n. 29 senza le forme della perizia e quindi senza contraddittorio e senza che l’avvocato potesse agire con proprio consulente.

VI sono in questo caso profili di illegittimità dal momento che l’esito dei suoi accertamenti sono stati eseguiti nel mancato rispetto del contraddittorio.


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