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L'ingente quantitativo di stufacente dopo le SS.UU. 14722/2020

Contenuto a cura
dell'Avv. Marco Conti
Data creazione: 16 May 2020
Data ultima modifica: 16 May 2020

Quello delle sostanze stupefacenti è un argomento di stretta attualità anche durante il periodo del covid-19.

Nel corso della quarantena forzata in casa infatti spesso si sentivano notizie nei vari telegiornali che riportavano le storie di persone che, noncuranti dei divieti e nonostante la presenza del virus, uscivano di casa per cercare di comprare delle sostanze stupefacenti di vario tipo.

In base a quanto stabilito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sono da considerare sostanze stupefacenti “tutte quelle sostanze di origine vegetale o sintetica che agendo sul sistema nervoso centrale provocano stati di dipendenza fisica e/o psichica, dando luogo in alcuni casi ad effetti di tolleranza (bisogno di incrementare

le dosi con l'avanzare dell'abuso) ed in altri casi a dipendenza a doppio filo e cioè dipendenza dello stesso soggetto da più droghe".

La normativa italiana di riferimento in materia di stupefacenti è il D.P.R. 309/90, che nel corso degli anni ha subito diverse modifiche normative.

La sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale, dichiarando l’incostituzionalità degli art 4 bis e 4 vicies della legge n. 49/2006 - la c.d. Fini-Giovanardi - ha, ad esempio, ridefinito le pene applicabili al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti ex art 73 L 309/1990

stabilendo che “Chiunque coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con la reclusione da sei a venti anni”

Anche l’art 73 c.5 del DPR 309/1990 disciplinante i fatti di lieve entità circa la detenzione di sostanze stupefacenti ha subito numerose modifiche.

La legge Fini-Giovanardi la considerava come una mera circostanza attenuante idonea a comportare una riduzione delle pene previste al primo comma per il reato base e successivamente con la L. 16 maggio 2014 n. 79, l’art. 73 comma 5 non è più una circostanza attenuante ma è divenuto una ipotesi autonoma di reato.

Orbene a norma dell’art 73 c. 5 se il fatto non costituisca più grave reato, “chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni

L’art 80 c.2 della legge 309/1990 riguarda invece il possesso di ingente quantità di sostanza stipefacente.

A norma dell’articolo de quose il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’ art. 73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l’ aggravante di cui alla lettera e) del comma 1 “.

Ma come si è arrivati a stabilire quando una quantità puó definirsi “ingente”? Orbene partendo dai limiti massimi di sostanza stupefacente previsti e stabiliti dall’articolo 73 c.1 bis legge 309/1990 e posti come riferimento dell’uso personale, e quindi rientrante in un comportamento non penalmente rilevante, la Suprema Corte ha stabilito quali devono essere i limiti oltre quali può parlarsi di ingente quantità ex articolo 80 c. 2.

Le Sezioni Unite della Cassazione sono intervenire recentemente su questo argomento con la sentenza n. 14722/2020 dove vengono mantenuti validi i criteri fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, (la sentenza Biondi) per l’individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell’ingente quantità prevista dall’art. 80, comma 2.

che, “con particolare riferimento alle c.d. droghe leggere, la soglia rimane fissata in 2 kg. di principio attivo

Tale sentenza si basa su una specifica ratio: salvaguardare la salute pubblica rapportata al numero elevato di potenziali fruitori finali.

Infatti quando un determinato quantitativo di sostanza stupefacente “è tale da creare condizioni di agevolazione al consumo nei riguardi di un considerevole numero di tossicodipendenti, secondo l’apprezzamento del giudice, vivendo la realtà sociale e territoriale nel quale opera, è da ritenersi in grado di apprezzare la ricorrenza di tale circostanza

Le sezioni unite infatti, partendo dall’unita di misura identificata sul consumo del singolo cliente/consumatore, da intendersi come quantità massima detenibile, hanno identificato una soglia sotto la quale è impossibile non parlare di ingente quantità.

Si stabilisce pertanto che si parla di quantità “ingente” e quindi è applicabile la pena più grave dell’ingente quantità prevista dall’art 80 c.2 L 309/1990, quando “il quantitativo di sostanza supera di 2000 volte - con un rapporto di 1/2000 - il predefinito valore-soglia espresso in milligrammi di principio attivo, e con riferimento alle droghe leggere la soglia rimane fissata in 2kg di principio attivo


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