Responsabilità medica: tempi e modi
In questo periodo post Covid si stanno moltiplicando le denunce e le richieste di risarcimento danni nei confronti degli operatori sanitari e delle strutture sanitarie per la gestione ed il trattamento dei pazienti, pazienti che spesso non sono sopravvissuti all’ingresso in ospedale.
In questi casi è necessario verificare l’eventuale responsabilità medica, legata dunque all’accertamento prima del comportamento tenuto dai sanitari al fine di valutare i danni subiti dai pazienti.
Se ci si trova in questa situazione si possono percorre due diverse strade: la via penale, provvedendo a denunciare l’accaduto alle Autorità preposte, che valuteranno la penale responsabilità del soggetto coinvolto (si confronti anche http://www.studiolegalegallo.it/p/approfondimenti/51-la-colpa-medica-in-ambito-penale); ovvero la via civile per la richiesta di un risarcimento danni nei confronti dell’operatore sanitario e/o della struttura sanitaria (si confronti anche http://www.studiolegalegallo.it/p/approfondimenti/91-il-giudizio-per-il-risarcimento-da-danno-medico ).
Per quanto riguarda la responsabilità penale, responsabilità dunque personale, l’operatore sanitario potrebbe rispondere, nel caso venga accettata la sua responsabilità, di quanto disposto all’art 590-sexies del codice penale rubricato come la “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”
Tale articolo, introdotto dalla legge Gelli-Bianco del 2017 ed inserito nell’ambito delle lesioni personali, stabilisce che “se i fatti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.
Il secondo comma del citato articolo, a differenza della preesistente legge Balduzzi, elimina - almeno sulla carta - la distinzione tra colpa lieve e colpa grave del medico, escludendo la punibilità in caso di rispetto delle linee guida.
Ma la sentenza S.U. n. 8770/2018 spiega nel dettaglio che l’operatore sanitario risponde, a titolo di colpa per morte o lesioni personali nell’esercizio dell’attività medica, quando:
“l’evento si è verificato per colpa anche lieve dettata da imprudenza o negligenza; quando l’evento si è verificato per colpa anche lieve dettata da imperizia in 2 ipotesi:
- a) in quella di errore rimproverabile nell’esecuzione dell’intervento quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali;
- b) in quella di errore nell’individuazione della tipologia di intervento e delle relative linee guida (imperizia in eligendo) che non risultino adeguate al caso concreto;
ovvero quando l’evento si è verificato per colpa solamente grave dettata da imperizia nell’esecuzione dell’atto medico quando il medico abbia comunque scelto e rispettato le linee guida adeguate al caso concreto”
La seconda via invece è quella di citare in giudizio civile la struttura sanitaria e il personale medico al fine di ottenere un risarcimento dei danni subiti.
Anche in questo caso la legge Gelli-Bianco ha apportato importanti modifiche alla precedente disciplina, introducendo il c.d. “Doppio binario” circa la responsabilità.
Infatti in questo caso occorre fare subito una distinzione: le azioni esperibili nei confronti della struttura sanitaria e del personale medico hanno infatti diversa natura.
Si parla infatti di “responsabilità contrattuale” nell’azione esperibile - entro 5 anni dal fatto ex art 2497 cc- nei confronti dei medici operanti nella struttura sanitaria, in quanto il medico deve eseguire la propria prestazione osservando le linee guida ed operando con diligenza.
Nei confronti della struttura sanitaria invece opera la responsabilità extracontrattuale che fa si che è possibile agire nei confronti nella struttura entro 10 anni dal fatto ex art 2946 cc.
Diverso è anche l’onere della prava: nella responsabilità contrattuale infatti sarà il medico che dovrà dimostrare che il danno deriva da una causa a lui non imputabile; mentre nella responsabilità extracontrattuale è il danneggiato che deve provare l'esistenza dell’illecito a carico della struttura sanitaria.