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Aumento di pena ed il calcolo del cumulo

Contenuto a cura
dell'Avv. Marco Conti
Data creazione: 10 Jul 2020
Data ultima modifica: 10 Jul 2020

Spesso accade che un imputato in un procedimento penale si trovi già ristretto in carcere per un determinato titolo di reato o per reati della stessa specie e così, in caso di una nuova condanna, ci sarà una nuova pena da scontare e da sommare a quelle che il soggetto sta già scontando.

Nella prospettata situazione si dovrà pertanto procedere con il “cumulo giuridico” delle pene ex art 78 c.p. per determinare la pena totale che il condannato dovrà espiare, che non sarà sempre la somma aritmetica di ogni singola condanna definitiva.

Il primo comma dell’art 78 stabilisce infatti che “Nel caso di concorso di reati ex art. 73 c.p. la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere:

1) trenta anni per la reclusione;

2) sei anni per l'arresto;

3) euro 15.493 per la multa e euro 3.098 per l'ammenda; ovvero euro 64.557 per la multa e euro 12.911 per l'ammenda” .

Tale articolo evidenzia le caratteristiche proprie dell’ordinamento penale: innanzitutto che se un soggetto viene condannato per più reati dovrà scontare per intero tutte le condanne inflitte e che, a mitigare la somma degli anni da scontare in carcere ed in virtù del principio della riabilitazione del reo e della funzione educatrice del sistema sanzionatorio penale, interviene l’art 78 c.p. stabilendo alcuni limiti alla somma totale.

Tale incombenza, a norma dell’art 663 c.p.p. spetta al pubblico ministero, che ha il compito di “determinare la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene”: occorre precisare che il provvedimento di cumulo, ex art. 663 c.p.p. ha natura puramente amministrativa e dunque è suscettibile di essere revocato, modificato o rimosso “fino al momento in cui su tale provvedimento non si pronuncia il giudice dell’esecuzione, il cui intervento può essere richiesto dal condannato senza limiti di tempo” (Cass. n. 26321/2019).

Pertanto il condannato che ritiene di scontare una pena eccessiva per effetto della somma di tutte le condanne derivanti dai reati commessi e, soprattutto, eccessiva in quanto frutto della mancata applicazione del cumulo delle pene inflitte ex art 78 cp può, per il tramite del proprio difensore, presentare istanza al giudice dell’esecuzione ex art 665 cpp, al fine di verificare il corretto calcolo della pena operato dal pubblico ministero.

La ratio della norma è evidente in quanto mira alla corretta applicazione delle pene ed a non far scontare al condanno più del dovuto.

Pertanto in materia di esecuzione delle pene inflitte con diverse condanne “se il condannato commette un nuovo reato durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, occorre procedere a cumuli parziali e dunque al cumulo della pena inflitta per il reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata, con l’applicazione dell'art. 78 c.p. con la detrazione dal risultato del presofferto, è operando successivi, nuovi cumuli, comprensivi della pena residua da espiare e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, fino all'esaurimento di queste ultime, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare“ (cfr. Cass. 17503/2020)

Si dovrà invece procedere al singolo calcolo delle pene concorrenti qualora dette pene si riferiscano a reati commessi in epoca antecedente all'inizio della esecuzione di una di esse.

Occorre infine sottolineare che tale ricalcolo non opera in automatico ma occorre l’intervento di un difensore per far visionare la posizione processuale al Giudice dell’esecuzione e far riconquistare al condannato la libertà, in caso di accoglimento dell’istanza, in anticipo.

Un altro elemento importante e fondamentale, per come ribadito dalla richiamata sentenza della Cassazione, è che detta richiesta di ricalcalo può essere presentata in qualsiasi momento senza limiti temporali.

Pertanto anche il detenuto che sta scontando una condanna a diversi anni di reclusione derivante dal cumulo delle differenti condanne riportate può, tramite il proprio difensore, presentare istanza per esaminare la sua posizione in qualsiasi momento per cercare di riguadagnare la libertà in anticipo rispetto al fine pena già stabilito.

Anche pochi giorni di libertà guadagnati, per chi si trova ristretto in una casa circondariale, possono far la differenza.


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