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Le sanzioni accessorie nei reati militari

Contenuto a cura
dell'Avv. Marco Gaetano Malara
Data creazione: 24 Jul 2020
Data ultima modifica: 24 Jul 2020

Come noto, le forze armate in Italia sono: l’Esercito Italiano, la Marina Militare, l’Aeronautica Militare e i Carabinieri, mentre la Guardia di Finanza è considerata corpo armato.

In base all’art. 15. del codice penale militare in tempo di pace, la legge penale militare si applica per i reati militari commessi durante il servizio militare, ancorché siano scoperti o giudicati quando il colpevole si trovi in congedo o abbia cessato di appartenere alle forze armate dello Stato.

Per il soggetto militare che viola la legge militare non solo si prevede un processo penale militare ma anche un procedimento disciplinare.

Le principali sanzioni penali accessorie infatti previste dal richiamato codice possono essere la degradazione (ex art. 28, è accompagnata sempre dalla interdizione dai pubblici uffici, è perpetua e priva il condannato sia della qualità di militare e, salvo che la legge disponga altrimenti, della  capacità di prestare qualunque servizio, incarico od opera per le forze armate dello Stato, sia delle decorazioni. Occorre altresì precisare che la condanna all'ergastolo, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni e la dichiarazione di abitualità o di professionalità  nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, pronunciate contro militari in servizio alle armi o in congedo, per reati militari, importano la degradazione), la rimozione (ex art. 29 che si  applica a tutti i militari rivestiti di un grado appartenenti a una classe superiore all'ultima; è perpetua, priva il militare condannato del grado e lo  fa discendere alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima classe. La condanna alla reclusione militare, salvo che la legge disponga altrimenti, importa la rimozione quando è inflitta per durata superiore a tre anni) la sospensione dell’impiego (ex art. 30 per il quale la sospensione dall'impiego si applica agli ufficiali, e consiste nella privazione temporanea dell'impiego e che dura quanto la durata della espiazione della pena principale. Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, la condanna alla reclusione militare importa la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena. ), la sospensione dal grado (ex art. 31 si applica ai sottufficiali e ai graduati di truppa, e consiste nella privazione temporanea del grado militare ed ha la durata della pena principale. Fuori dei casi preveduti dall'articolo 29, la condanna alla reclusione militare importa la sospensione dal grado durante l'espiazione della pena.

Le sanzioni della rimozione e della degradazione sono a carattere perpetuo mentre sono temporanee la sospensione dall’impiego e dal grado, divenendo eseguibili le prime dal giorno in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile mentre le seconde lo sono dall’inizio dell’esecuzione della pena principale

Infine viene inserita una norma di chiusura (art. 33) sulle sanzioni militari accessorie conseguenti alla condanna per delitti preveduti dalla legge penale comune che prevede oltre alla condanna per il delitto della legge penale comune, anche la degradazione, se trattasi di  condanna  alla pena di morte o alla pena dell'ergastolo, ovvero di condanna alla reclusione che, a norma della legge penale comune, importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici; la rimozione, se, fuori dei casi indicati nel numero 1, trattasi di delitto non colposo contro la personalità dello Stato, o di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 476 a 493, 530 a 537, 624, 628, 629, 630, 640, 643, 644 e 646 del codice penale, o di bancarotta fraudolenta; ovvero se il condannato, dopo scontata la pena, deve essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva diversa dal ricovero in una casa di cura o di custodia per infermità psichica, o alla libertà vigilata; la rimozione, ovvero la sospensione  dall'impiego o dal grado, secondo le norme stabilite, rispettivamente, dagli articoli 29, 30 e 31, in ogni altro caso di condanna alla reclusione, da sostituirsi con la reclusione militare ai termini degli articoli 63 e 64.

 Recentemente la Cassazione con la sentenza 2970/2020 ha ribadito che “In proposito, va, infatti, osservato che il codice penale militare di pace prevede, nell'ambito delle pene militari accessorie, la degradazione e la rimozione, rispettivamente agli artt. 28 e 29. Entrambe le misure hanno carattere perpetuo; ma mentre la degradazione si applica a tutti i militari e priva, radicalmente, il condannato della qualità di militare, la rimozione colpisce, invece, soltanto quelli rivestiti di un grado, e comunque "appartenenti a una classe superiore all'ultima" e fa discendere il militare condannato "alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima classe". Dunque, la pena accessoria della rimozione, di per sé, non comporta la cessazione dal servizio, la quale è disposta dall'autorità amministrativa, con un provvedimento emesso all'esito del procedimento amministrativo”, mentre con la sentenza 2969/2020 la Cassazione ha precisato comunque che “Con la sentenza n. 268 del 2016, peraltro, la Consulta ha ribadito che la rimozione è una pena accessoria militare, conseguente alla commissione di un reato militare o comune, la quale, dunque, viene applicata in modo automatico, in conseguenza della definitività della sentenza che le applica.”

Infine, come nel codice penale, viene inserita la riabilitazione ossia la causa di estinzione delle pene accessorie e può essere richiesta qualora siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita e che il condannato non abbia commesso nel periodo di espiazione reati e abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta. Al fine di ottenere la riabilitazione, il condannato dovrà proporre specifica istanza al Tribunale ordinario di sorveglianza: una volta ottenuta la riabilitazione dovrà rivolgersi al Tribunale militare di sorveglianza per l’estinzione del beneficio richiamato.

 


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