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La cauzione nelle misure di prevenzione

Contenuto a cura
dell'Avv. Marco Gaetano Malara
Data creazione: 09 Oct 2020
Data ultima modifica: 09 Oct 2020

 

 

L’art. 31 del Codice antimafia stabilisce “Il tribunale, con l’applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entita’ che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche e dei provvedimenti adottati a norma dell’articolo 22, costituisca un’efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte. Pertanto, in via assolutamente preventiva, il Tribunale al fine di poter frenare le eventuali violazioni imposte con le prescrizioni addebitate al soggetto sottoposto alle misure prevede il pagamento di una cauzione in denaro, ovvero, in sua sostituzione alla presentazione di idonee garanzie reali (quali beni immobili o mobili registrati ovviamente non sottoposti ad alcuna misura).

Pertanto il soggetto sottoposto a tale ulteriore richiesta in tema di misure di prevenzione, al fine di eventualmente sottrarsi al pagamento della cauzione e non essere sottoposto alle conseguenti derivanti dal mancato adempimento imposto, non potrà semplicemente ed in modo diretto appellarsi al proprio eventuale stato di impossibilità momentanea o al proprio stato di indigenza: infatti grava proprio sull’imputato dimostrare fattivamente e documentalmente il proprio stato di adempiere alla richiesta di cauzione (Cass. 24248/2020). Se da un canto è pacifico che “l’impossibilità economica di far fronte all’obbligo della cauzione, imposta in sede di applicazione della misura di prevenzione personale, è deducibile anche nel giudizio penale, ai fini della responsabilità per il reato costituito dall’inosservanza di tale obbligo, ed incombe al giudice il dovere di accertare la reale condizione economica dell’imputato nel momento in cui si è verificata l’inottemperanza, gravando su quest’ultimo un onere di allegazione dei fatti che hanno impedito il pagamento non può trascurarsi, che l’onere di allegazione non può ritenersi soddisfatto con la sola affermazione dello stato di indigenza richiedendosi la rappresentazione di circostanze di fatto idonee a concretizzare tale affermazione (Cass. 27178/2020).

Pertanto, Il Tribunale potrà non pretendere il versamento della cauzione imposta qualora l’imputato dimostri che sia effettivamente indigente e che tale proprio stato economico non sia in qualche modo preordinato per non essere sottoposto a misure di prevenzione. Allo stesso modo potrà essere correttamente esentato dal pagamento imposto per l’intero ovvero entro una precisa data qualora l’imputato dimostri di non essere nelle effettive impossibilità economica di pagare la cauzione ma che abbia richiesto al pagamento rateale della stessa ovvero abbia fatto puntualmente fronte alle rate a tal uopo richieste ed approntate (Cass. 51874/2019)

Quando sia cessata l’esecuzione della misura di prevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia.

Occorre inoltre precisare che a mente dell’art. 32 del Codice antimafia, in caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall’applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca della cauzione oppure che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell’ammontare della cauzione, ovvero il Pubblico Ministero può richiedere che la cauzione stessa sia rinnovata, anche per somma superiore a quella originaria.


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