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L’art. 512- bis codice penale: il trasferimento fraudolento di valori.

Contenuto a cura
dell'Avv. Marco Gaetano Malara
Data creazione: 23 Oct 2020
Data ultima modifica: 23 Oct 2020

Nel novero dei reati presenti nel codice penale è stato introdotto l’art. 512 bis, rubricato come “Trasferimento fraudolento di valori”, introdotto come fu per la legge 306/92 – volta al contrasto della criminalità mafiosa – ed in seguito cristallizzato nel codice penale con il d.lg. 21/18 con l’art. 4, ponendosi in continuità rispetto all’art. 12 quinquies del decreto 306/1992.

Detto articolo infatti punisce «chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale».

Ciò che quindi balza immediatamente alla lettura è propria il fine di elusione delle misure di prevenzione per sottrarre la massa di beni o disponibilità di denaro alla propria disponibilità al fine di non poter economicamente essere destinatario di eventuali sequestri o successive confische.

La norma, inserita appunto nel contesto economico, vuole rivolgersi a tutti quei capitali illeciti, frutto dei reati indicati (648, 648 – bis e 648 – ter) ovvero colpire eventuali concentrazioni di ricchezze assolutamente sproporzionate e la cui individuazione certa non è assolutamente sempre agevole rispetto ai redditi dichiarati, facendo sponda sia al codice antimafia sia all’art. 240 c.p..

Se il legislatore vuole punire solamente il soggetto attivo che intesta fittiziamente il bene ad un terzo, la giurisprudenza riconosce anche al terzo il titolo di concorrente nel richiamato reato, poiché accetta la predetta intestazione e conosce la situazione anche giuridica del soggetto attivo nel reato.

Si tratta dunque di un reato istantaneo con effetti di natura permanente, rappresentando una fattispecie a forma libera che si concretizza appunto “…nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità, sicché colui che si renda fittiziamente titolare di tali beni - nella specie, un familiare - con lo scopo di aggirare le norma in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione, in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma.” (Cfr. Cass. 35826/2019, tale pronuncia viene presa come punto dii riferimento proprio nell’interpretazione autentica dell’art. 512 bis c.p.). Il predetto delitto si consuma pertanto nel momento in cui viene realizzata consapevolmente la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatti dei beni, con il dolo specifico di eludere le disposizione di legge in materia di prevenzione ovvero nella commissione di uno dei delitti previsti dalla norma (cfr. Cass. 23097/2019)

In detto quadro, la Cass. 28719/2020 chiarisce ancora una volta che: “il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis cod. pen.) presuppone, sotto il profilo oggettivo, l'esercizio dell'attività di gestione dell'impresa da parte di un oggetto diverso dal suo effettivo titolare e l'acquisto, da parte del titolare apparente, dei beni strumentali all'esercizio dell'impresa e sotto quello soggettivo, la sussistenza del dolo specifico del reato, corrispondente ad una finalità elusiva delle norme di legge in materia di misure di prevenzione (ex plurimis, Sez. 2, n. 35826 dei 12/07/2019, Rv. 277075; Sez. 1 n. 21250 del 26/04/2007). È noto, inoltre, che ai fini della adozione del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi di reato, indipendentemente dall'accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell'elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale.”

Pertanto, in tale reato è possibile il concorso di un soggetto diverso da colui che attribuisce fittiziamente la titolarità di danaro, beni o altra utilità ed, in particolare, sia del soggetto che si rende disponibile alla fittizia intestazione sia di ulteriori persone che collaborino o rendano possibile tale fittizia intestazione (Cass. 22842/2020): va infine considerato che “…ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 12-quinquies della I. n. 356 del 1992 - ora art. 512 bis cod. pen. - è sufficiente l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, anche nel caso in cui i beni siano stati intestati ad un familiare di un soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale, dovendosi escludere che la presunzione di interposizione fittizia prevista dall'art. 26, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di prevenzione impedisca di configurare tale fattispecie di reato o renda necessario l'ulteriore accertamento, estraneo alla fattispecie, della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale (Sez. 6, n. 22568 del 11/04/2017, Rv. 270035).” (Cass. 24149/2020).

 

 


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