La riabilitazione nel codice antimafia
L’art. 70 del codice antimafia affronta un tema molto importante per il soggetto che sia stato colpito da un provvedimento di misura di prevenzione personale: infatti, vi è la possibilità di chiedere dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale, la riabilitazione.
La riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, da parte della Corte di Appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispose l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione: pertanto tramite un’istanza documentata l’interessato ha la possibilità di sottoporre alla Corte di Appello la propria richiesta.
Qualora la Corte di appello giudichi concedibile la riabilitazione, si stabilirà la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione nonché la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 67 del richiamato codice antimafia. Quindi il soggetto riabilitato potrà riottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.
Il richiamato art. 70 prevede poi che la riabilitazione possa essere richiesta dopo 5 anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale per i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del codice antimafia, ossia:
a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416 bis c.p.;
b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12 quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale;
Occorre infine precisare che in aiuto alla normativa antimafia può intervenire quanto disposto dall’art. 178 e ss. del codice penale in tema di riabilitazione, che di fatto estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, avendo anch’essa una funzione premiale e promozionale in funzione della buona condotta tenuta in un determinato periodo di tempo, oltre alla già avvenuta espiazione della pena principale. Per ottenere la riabilitazione, nei casi previsti dal codice penale, si deve considerare: il trascorrere del tempo dalla irrevocabilità della sentenza (almeno 3 anni, 8 anni se vi è stata dichiarazione di recidiva, 10 anni se vi è dichiarazione di delinquenza abituale, o di delinquenza professionale); il comportamento di buona condotta nel periodo di riferimento; il risarcimento economico delle eventuali persone offese – qualora non dimostri di essere nella impossibilità assoluta di farlo -; il fatto che nel periodo di riferimento il richiedente non sia stato sottoposto a misura di sicurezza e abbia provveduto al pagamento delle spese processuali.