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La violazione degli obblighi di assistenza familiare

Contenuto a cura
dell'Avv. Marco Gaetano Malara
Data creazione: 23 Oct 2018
Data ultima modifica: 07 Jan 2019

Il legislatore tramite il d.lgs. 21/18 ha introdotto il nuovo art. 570 bis c.p. in tema di mancata corresponsione di quanto dovuto a titolo di mantenimento a seguito di separazione o in caso di affidamento dei figli minori.

Il comportamento sanzionato dal nuovo articolo, che si aggiunge alla già prevista normativa di cui all’art. 570 c.p., prevede una omissione dei pagamenti dovuti in favore del coniuge determinato beneficiario o dei figli reiterata nel tempo ed assolutamente preordinata al fine di far accrescere la posizione di disagio dei soggetti creditori.

L’ampliamento della fattispecie già prevista dall’art. 570 c.p. comporta che la violazione di tali obblighi sia applicabile in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio.

Occorre però precisare che detta normativa non potrà applicarsi alle famiglie di fatto o del medesimo sesso, in quanto la disciplina, seppur innovativa, riguarda esclusivamente il “coniuge” e pertanto il presupposto è appunto il vincolo di un matrimonio valido e comunque la medesima nuova determinazione legislativa non chiarisce se il 570 bis possa anche applicarsi anche alle spese straordinarie.

Non da ultimo, proprio la Cassazione (cfr. sentenza del 12 dicembre 2018, n. 55744) ha ribadito l'illecito penale in caso di mancato mantenimento dell'ex convivente, nonchè, in una interpretazione più ampia, anche i figli nati fuori dal matrimonio.


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