La riabilitazione penale
Nell’ordinamento italiano non esiste la nota “fedina penale”, istituto di derivazione squisitamente cinematografica o letteraria.
Quando un soggetto viene condannato in maniera definitiva per aver commesso un reato, la sua posizione giuridica viene annotata sul certificato penale: affinchè tale segnalazione venga cancellata si ricorrere all’istituto della riabilitazione penale, contemplato agli artt. 178 – 182 del codice penale.
La riabilitazione opera quando sia decorso un determinato periodo di tempo (il minimo è 3 anni fino ad un massimo di 10 anni), quando il soggetto non abbia commesso altri fatti della stessa specie ed indole nel periodo di tempo determinato, il condannato non sia stato sottoposto a misure di sicurezza - tranne in caso di espulsione dello straniero dallo Stato o di provvedimento di confisca - ovvero che il provvedimento sia stato revocato ed abbia anche provveduto, ove disposto, al ristoro economico dell’eventuale parte offesa nonché al pagamento delle spese di giustizia.
Il termine per presentare l’istanza di riabilitazione inizia da quando la pena sia estinta, mentre nel caso di condanna a pena sospesa, il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza.
Per ottenere la riabilitazione è necessario presentare istanza motivata e documentata al Tribunale di Sorveglianza territorialmente competente in base alla residenza del richiedente ed in seguito – dopo la camera di consiglio in presenza del difensore nominato o di quello designato di ufficio in caso di presentazione personale dell’istanza - se l’istanza viene accolta verrà annotata sul certificato penale e di conseguenza cancellata la posizione. In caso contrario l’interessato potrà ricorrere in Cassazione avverso l’ordinanza di rigetto.
L’istanza di riabilitazione a seguito di misura di prevenzione deve essere presentata alla Corte d’Appello nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria che ha disposto l’applicazione della misura stessa.
In caso di provvedimento di applicazione di una misura di sicurezza, l’istanza di riabilitazione può essere richiesta esclusivamente a seguito dell’avvenuta revoca del provvedimento di applicazione della misura stessa e comunque dopo che sia trascorso il periodo di tempo previsto dall’art. 179 c.p. (il minimo è 3 anni fino ad un massimo di 10 anni).
Anche per il procedimento di riabilitazione, la cui istanza si può presentare personalmente, ma all’udienza fissata si dovrà obbligatoriamente avvalersi del patrocinio di un difensore, si può richiedere il patrocinio a spese dello Stato, ove ricorrano i presupposti.
Il decreto Anticorruzione del dicembre 2018 ha previsto l'aggiunta di un ultimo comma all'art. 179 c.p.: "La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta."