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Il patteggiamento

Contenuto a cura
dell'Avv. Marco Gaetano Malara
Data creazione: 21 Nov 2018
Data ultima modifica: 10 May 2019

Il patteggiamento o meglio l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un istituto disciplinato dal codice di procedura penale che prevede l’accordo preventivo tra l’imputato e il Pubblico Ministero, che prospettano al Giudicante il conteggio della pena prevista dal capo di imputazione.

Il meglio noto patteggiamento è un istituto premiale, in quanto prevede essenzialmente uno “sconto” di pena fino ad 1/3 del calcolo effettuato tra le parti, potendo riguardare o una pena pecuniaria o una pena detentiva, eventualmente sottoposte alla sospensione dell’esecuzione. Nel calcolo si devono considerare le circostanze e di seguito la diminuzione per il rito allorchè non si superi il limite massimo di anni cinque (cd. Patteggiamento allargato) ovvero il limite di anni due per il caso in cui l’imputato abbia già subito una precedente recente condanna.

Oltre al vantaggio dello “sconto” di pena pari al fino ad un terzo, vi è il fatto che viene immediatamente escluso il risarcimento eventualmente avanzato dalla persona offesa dal reato (si esclude il risarcimento ma non l’eventuale onorario della costituzione della persona offesa in giudizio).

La richiesta di patteggiamento può essere formulata dall’interessato o dal suo difensore – munito di apposita procura speciale -  durante le indagini preliminari, prima delle conclusioni nel corso dell’udienza preliminare o prima dell’apertura del dibattimento nel giudizio ordinario proveniente da citazione diretta a giudizio. Il patteggiamento può anche essere considerato un rito alternativo a seguito dell’opposizione al decreto penale di condanna.

A fronte della richiesta, il Giudice può: pronunciare comunque sentenza di assoluzione; accogliere la richiesta; non accoglierla ed invitare le parti ad una modifica; non accoglierla. Comunque avverso la sentenza di patteggiamento, per la propria natura anche premiale, non può essere appellata, ma ricorribile in Cassazione esclusivamente per errore manifesto (cfr. Corte cassazione, sezione VI penale, sentenza 25 agosto 2017 n. 39441)

Nell’agosto 2017, viene introdotto l’art. 599 – bis c.p.p. con il quale si prevede che il cd. Concordato in appello, ovvero il patteggiamento in appello, istituto in effetti abolito nel 2008: con il concordato in appello, la Corte di appello ha la possibilità di ridurre eventualmente la pena inflitta nel primo grado a fronte di un accordo tra Procura e condannato, rinunciando a parte dei motivi di gravame.

La Cass. Penale con la sentenza n. 20562 del 6 agosto 2018 ha dichiarato, in contrasto con altra precedente di un paio di settimane, che “la sentenza di patteggiamento può ben essere utilizzata come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile, atteso che l'imputato non nega la propria responsabilità ed accetta una determinata condanna. Il che sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto di non contestare il fatto e la propria responsabilità". In caso di dichiarazione di estinzione del reato – che opera comunque ipso iure – per il decorso dei termini e per il verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 445 del Codice di procedura penale si ha l’automatica esclusione degli effetti penali anche per quanto riguarda l’eventuale futura contestazione della recidiva (cfr. Cass. Penale sentenza n. 32492 del 16 luglio 2018).

Non da ultimo, la Corte di Cassazione (cfr. s. 12691/2019) ritiene che la congruità della pena concordata dalle parti deve considerare la pena finale, salvo comunque, sebbene possano commettersi eventuali errori di calcolo, che il risultato finale non sia una pena illegale. Con sentenza n. 82/2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato, sul piano squisitamente processuale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 c.p.p. nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il patteggiamento relativamente al reato concorrente emerso nel corso del dibattimento e che forma oggetto di nuova contestazione.

Ulteriore novità interpretativa offerta dalla Corte di Cassazione, (cfr. Cass. Penale sentenza n.. 38684/2018) con la quale si ammette il ricorso al patteggiamento anche per alcuni reati tributari quali l’omesso versamento di ritenute certificate, IVA e indebita compensazione.

 


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