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Responsabilità insegnante per le autolesioni dell’alunno: natura e onere probatorio

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dell'Avv.
Data creazione: 08 Jan 2019
Data ultima modifica: 08 Jan 2019

L’art. 2048 cc. al secondo comma, recita che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.

Prima dell’intervento risolutorio delle Sezioni Unite, la giurisprudenza si era posta il problema di individuare la natura della responsabilità dell’insegnante per le lesioni che l’allievo, sottoposto alla sua vigilanza, abbia inferto non a terzi ma a se stesso.

In un primo momento una parte della giurisprudenza negava l’applicabilità dell’art. 2048 c.c. all’ipotesi di autolesione partendo dall’assunto per cui il testo della norma facesse intendere che non ogni tipo di lesione dovesse rientrare nel campo applicativo dell’art.2048 c.c. ma solo quelle che l’allievo avesse inferto a terzi, cagionando un danno ingiusto sotto il potere di vigilanza dell’insegnante, e non a se stesso.

Altra parte della giurisprudenza riteneva invece che, dimostrando la contestualità tra le lesioni apportate e la sottoposizione alla vigilanza dell’insegnante, tale responsabilità potesse rientrare nella portata normativa di cui all’art. 2048 cc., sicché la responsabilità dell’insegnante era posta, da una parte, a tutela dei terzi, e dall’altra, a tutela degli stessi alunni affidati alla sua custodia.

Le Sezioni Unite, con sentenza 27 giugno 2002 n. 9346, considerato che il comma 1 dell’art. 2048 c.c. presupponesse un fatto antigiuridico e lesivo di un terzo e che non si potesse considerare come fatto illecito, e dunque antigiuridico, la condotta dell’alunno che procuri danno non a terzi ma a se stesso, escluse l’ipotesi di autolesione dall’ area di responsabilità prevista dall’art. 2048 comma 2 c.c.

La ratio di tale decisione trova la sua giustificazione nel vincolo negoziale che si crea tra l’istituto scolastico e l’alunno in seguito all’accoglimento della domanda di iscrizione mentre a carico dell’insegnante sorge  l’obbligo, non solo di istruire, ma anche di proteggere e vigilare sul minore in virtù del contatto sociale che pone un rapporto obbligatorio.

Pur trattandosi di un rapporto privo di base contrattuale intercorrente tra due soggetti, il primo pone affidamento in un dovere di diligenza gravante in capo al secondo in virtù delle sue specifiche competenze tecniche e professionali.

Pertanto sia l’istituto scolastico, in virtù dell’ accoglimento della domanda di ammissione, sia l’insegnante, in virtù del contatto sociale, sono tenuti a vigilare sull’alunno onde evitare che lo stesso possa arrecare danno a se stesso, con conseguente applicazione del regime probatorio previsto non dall’art. 2043 c.c., che graverebbe il danneggiato dell’onere di provare tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito, bensì dall’art. 1218 c.c., sicchè, mentre chi chiede il risarcimento dovrà provare che il danno si sia verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sul responsabile graverà l’onere di dimostrare che l’evento dannoso sia stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante.


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