Danno da caduta o da omessa vigilanza in una struttura sanitaria
L’attraversamento fisico della soglia di una struttura sanitaria, sia pubblica che privata, comporta oneri ed onori sia per il paziente che per la medesima struttura.
Basandosi su un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cd. Contratto di spedalità), anche in conformità della Cass. III n. 2060/2018, il paziente deve essere messo nelle condizioni di poter affrontare in assoluta sicurezza la propria permanenza presso la struttura sanitaria. Infatti, oltre alla prestazione sanitaria, deve essere garantita la “prestazione alberghiera” con tutte le conseguenze di sicurezza per il paziente.
In effetti, a secondo delle patologie e delle motivazioni sanitarie quanto meno legate al ricovero (dalle più comprensibili sbarre lungo i fianchi del letto fino alla vigilanza continua del malato, in particolari gravi situazioni di degenza), la struttura deve garantire allo stesso degente un elevato margine di sicurezza, vicino alla soglia dell’imprevedibile, provvedendo a tutte le opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria della struttura e degli arredi.
Ad esempio, in una eventuale caduta dal letto o da una barella, infatti, il malato dovrà dimostrare di aver riportato un danno come conseguenza di un sinistro avvenuto durante il proprio ricovero: la struttura, dal canto suo, dovrà dimostrare di aver adottato tutti gli strumenti idonei (vigilanza, strumenti idonei, impedimenti della mobilità, ecc...) a scongiurare qualsiasi tipo di evento lesivo del paziente durante il ricovero. Così come alla stessa stregua, la struttura sanitaria risponderà per l’omessa o carente vigilanza del paziente che per le proprie patologie, andava con costanza monitorato e che a seguito dell’inadempimento ha subito un danno alla salute.
Quindi, oltre ai danni che possono avvenire per colpa o dolo all’interno di una struttura sanitaria, vi ricade il danno da rischio clinico in cui può imbattersi il paziente ricoverato (caduta dal letto, scivolata su pavimento bagnato, fuga incontrollata dal luogoo di ricovero, ecc…) e che può aggravare lo stato di salute rispetto al quale il paziente era stato ricoverato ovvero prolungare la sua degenza, con esiti talvolta infausti.
Le strutture sanitarie, anche su indicazione del Ministero della Salute, hanno provveduto a stilare delle linee guida da adottare per la sicurezza dei pazienti e per il controllo del rischio clinico in ambito ospedaliero, al fine di scongiurare o almeno arginare le ipotesi di danni al paziente durante il ricovero.