Il giudizio abbreviato
Il giudizio abbreviato è un rito alternativo, rectius speciale rispetto a quello ordinario, disciplinato dal codice di procedura penale dagli artt. 438 – 443.
È essenzialmente un rito premiale in quanto il giudice deve decidere allo stato degli atti e prevede uno sconto di pena pari ad un terzo, se si tratta di un delitto e di una metà se si tratta di una contravvenzione.
La richiesta viene proposta personalmente dall’imputato o dal difensore munito di procura speciale, prima che venga aperto il dibattimento sia davanti al giudice per l'udienza preliminare o davanti al tribunale monocratico, nei casi di reati a citazione diretta.
L’imputato, ai sensi dell’art. 438 V° comma c.p.p., può anche condizionare la decisione del giudice all’espletamento di una precisa integrazione probatoria, necessaria ai fini della decisione finale.
Il procedimento si svolge in camera di consiglio, permette la costituzione della parte civile e terminate le discussioni il giudice decide su tutti gli atti contenuti sia nel fascicolo del P.M. sia nel fascicolo del difensore.
Nel corso del 2019, il Parlamento Italiano ha modificato la possibilità, escludendola, per l’imputato accusato di determinati tipi di reati puniti con la pena nel massimo con l’ergastolo di accedere al predetto rito speciale, eliminando le previsioni sulla trasformazione, rispettivamente, della pena dell’ergastolo in reclusione di anni 30, e della pena dell’ergastolo con isolamento diurno in ergastolo.
I reati per i quali si intende vietato il giudizio abbreviato sono i seguenti:
-sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (articolo 289-bis c.p.);
-strage (articolo 422 c.p.);
-omicidio in occasione della commissione di delitti di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, sfruttamento sessuale dei minori, violenza sessuale semplice e di gruppo e atti sessuali con minorenne (articolo 576, primo comma, n. 5) e n. 5.1);
-omicidio commesso contro l'ascendente o il discendente (articolo 577, primo comma, n. 1);
-omicidio premeditato (articolo 577, primocomma, n. 3);
-omicidio per motivi abietti o futili o commesso con sevizie o con crudeltà verso le persone (articolo 577, primo comma, n. 4);
-tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi (articoli 601 e 602 c.p.);
-sequestro di minore cui consegua la morte dell'ostaggio (articolo 605, quarto comma, c.p.);
-sequestro di persona a scopo di estorsione cui consegua la morte dell'ostaggio (articolo 630, terzo comma, c.p.).