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La pedopornografia a fumetti

Contenuto a cura
dell'Avv. Marco Gaetano Malara
Data creazione: 24 May 2019
Data ultima modifica: 24 May 2019

La diffusione di materiale pornografico riguardante persone di minore età, anche attraverso il web, ha creato una serie di problemi giuridici . La pedopornografia in Italia è disciplinata alla legge 172 del 23 ottobre 2012, che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione Europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale (Lanzarote 2007:

La fattispecie più frequente è relativa alla detenzione e allo scambio di materiale pedopornografico, che oggi avviene anche a mezzo di messagistica (Whatsapp) o chat (Messenger di Facebook o Instagram).

La specifica definizione di detenzione o di scambio di immagini o filmati con minori di anni 18 è sempre relativa a condotte precise che comunque devono pur sempre verificate caso per caso: il codice penale prevede il reato di pornografia minorile (ex art. 600 ter) e il reato di detenzione di materiale pornografico (600-quater) nonché la pornografia virtuale (art. 600 quater1).

Queste tre fattispecie particolari puniscono la detenzione e la diffusione di materiale pornografico raffiguranti soggetti di anni 18, anche qualora le immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafiche non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione possa far apparire come vere situazioni anche non reali.

La Corte di Cassazione precisa che nel concetto di pornografia minorile (cfr. Sez. 3, n. 10981 del 4/3/2010, K., Rv. 246351) rientra il materiale rappresentativo che ritragga o rappresenti in maniera visiva un minore degli anni diciotto implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, quale può essere anche la semplice esibizione lasciva dei genitali o della regione pubica: il bene protetto non deve essere considerato necessariamente, ed in via esclusiva, la libertà sessuale del soggetto minore di età concretamente rappresentato e, quindi, individuato (seppure non necessariamente identificato con le generalità), da qualificare quale persona offesa; ma si è invece inclusa nella nozione di persona offesa dai reati in questione "i bambini e/o le bambine", da intendersi quale categoria di persone destinatarie della tutela rafforzata della intimità sessuale, incluso il rispetto delle diverse fasi del loro sviluppo fisico e psicologico, da intendere come comprensivo dello sviluppo della loro sessualità.

Nel Rapporto esplicativo della Cyber Crime Convention è stata sottolineata la necessità di imporre agli Stati la criminalizzazione del possesso e distribuzione di immagini "realistiche", ossia che rappresentino un minore impegnato in atteggiamenti sessuali espliciti, in quanto tali immagini possono essere utilizzate per sedurre dei soggetti minori od invitarli a partecipare ad attività sessuali. Inoltre è stata anche chiarita la ragione della severità con la quale deve essere perseguita ogni condotta di "pedopornografia telematica" in considerazione dell’incremento dell’uso dello scambio di files e del commercio elettronico.

La pedopornografia virtuale è spesso realizzata senza impiegare di bambini reali, utilizzando la tecnologia digitale per lo sviluppo di immagini, tratte sia da soggetti reali - riprodotti con sviluppo in cartoon od immagini digitali ed altresì scaricando tali prodotti video od immagine, attraverso il web, sul proprio hardware od altro supporto informatico idoneo a contenere dati. La nozione di immagine del minore impegnato in attività sessuali comprende quindi non solo la riproduzione reale dello stesso in una situazione di "fisicità pornografica", ma anche disegni, pitture, e tutto ciò che sia idoneo a dare allo spettatore l’idea che l’oggetto della rappresentazione pornografica sia un minore. Si tratta, dunque, di riproduzioni artificiali, che, sebbene realistiche, sono il puro frutto della tecnologia grafica e della fantasia sessuale dell’autore.

La Cassazione (Cass. III penale n.22265/2017) pertanto conclude che: “…non si può allora escludere l’applicabilità dell’art. 600 quater1 c.p. alle rappresentazioni fumettistiche, dal momento che vi possono essere anche nei fumetti - soprattutto quando tali comics siano ottenute con tecnologia digitale di alta qualità - immagini la cui qualità di rappresentazione faccia apparire come vere situazioni, ed attività sessuali implicanti minori, che non hanno avuto alcuna corrispondenza con fatti della realtà. Questo deve essere infatti il significato da attribuire alla nozione di immagine virtuale pedopornografica, di cui al comma 2 della disposizione: la qualità di rappresentazione deve essere tale da far apparire come accadute o realizzabili nella realtà e quindi "vere", ovvero verosimili, situazioni non reali, ossia frutto di immaginazione di attività sessuali coinvolgenti bambini/e.


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