La "truffa dello specchietto"
I criminali agiscono spesso in danno di donne o anziani che viaggiavano soli, sulla propria autovettura, preferibilmente di domenica, con simulati sinistri inscenati magari vicino di sportelli automatici di banche al fine di attuare il diabolico piano per estorcere alle ignare e civili vittime poche centinaia di euro per l’inesistente danno.
Ma procedendo con ordine, la cronaca degli ultimi anni tiene in piedi “la truffa dello specchietto”, ovvero la richiesta risarcitoria per il danno subito allo specchietto o alla portiera, danno in realtà preesistente. La vittima si convince dell’urto tra veicoli poiché viene attirata inizialmente da un forte rumore, (solitamente il lancio di un sasso verso l’auto della vittima) e di seguito attirata dalle invettive dei truffatori, che pretendono il ristoro economico del danno subito che essendo solitamente irrisorio, fanno desistere dall’intervento della polizza assicurativa, al fine di evitare l’innalzamento del premio.
Non pochi casi vengono portati davanti ai Giudice di merito e persino davanti alla Cassazione, poiché i truffatori, talvolta singoli delinquenti, talaltra organizzati in associazioni criminali, vengono identificati e spesso condannati per i reati di truffa aggravata ovvero per tentata truffa, nel caso in cui non vi sia la consegna del denaro da parte della vittima.
La giurisprudenza definisce “la valutazione della sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa per approfittamento delle condizioni del soggetto passivo va operata dal giudice valorizzando situazioni che, nel singolo caso, abbiano ridotto o comunque ostacolato la capacità di difesa della parte lesa, agevolando in concreto la commissione del reato” (Cass. sez. 2 n. 28795 del 11/05/2016, Rv. 267496).
Diverse pronunce poi hanno escluso l’operatività dell’art. 131 – bis c.p. – esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – poiché, sebbene si tratti di reati di scarsa rilevanza economica per il danno lamentato, la dinamica, la premeditazione del fatto, la scelta della vittima e l’aggressione verbale utilizzata non permettono l’esclusione della punibilità del fatto contestato.
