Il sequestro patrimoniale nel codice antimafia
Il procedimento di prevenzione può essere esercitato anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, a prescindere che la Pubblica Accusa decida di iniziare un procedimento nei confronti di un soggetto ovvero il sequestro e la confisca di prevenzione possono essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro in un procedimento penale, quindi anche dopo che l’azione penale sia già iniziata nei confronti di un soggetto.
Ai sensi dell’art. 20 del codice antimafia, il Tribunale competente ordina il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta dall’Ufficio di Procura risulti poter disporre, direttamente o indirettamente, di un determinato numero di beni mobili, immobili o denaro. Tale provvedimento risulta dettato dal fatto che il valore dei beni sottoposti a sequestro risulti in qualsiasi modo sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Il Tribunale con medesimo decreto può sequestrare le partecipazioni sociali totalitarie e conseguentemente provvedere al sequestro dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, indicando specificatamente i conti correnti ed i beni costituiti in azienda.
Il tribunale può, ancor prima di ordinare il sequestro, restituire gli atti all’Ufficio di Procura proponente al fine di integrare le indagini indicando gli ulteriori accertamenti patrimoniali indispensabili per valutare la sussistenza dei presupposti richiesti dal codice antimafia.
Dopo le opportune verifiche, il sequestro deve essere revocato dal Tribunale quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente o in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese.
Qualora il Tribunale emetta il decreto di sequestro, la polizia giudiziaria procederà all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario, appositamente nominato, nel possesso degli stessi, anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, con l'assistenza, ove ritenuto opportuno, dell'ufficiale giudiziario. Il giudice delegato dal provvedimento del Tribunale ordinerà lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro, mediante l'ausilio della forza pubblica: l’amministratore giudiziario, secondo sempre il richiamato provvedimento, gestirà i beni oggetto del sequestro avendo cura di provvedere costantemente a relazionare al Giudice delegato su tutte le attività amministrate e richiedendo al medesimo magistrato qualsiasi autorizzazione per le attività straordinarie.
Quando si ha il concreto pericolo che i beni vengano dispersi, sottratti od alienati, si potrà richiedere di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione, che provvederà con proprio decreto entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta.
I terzi che risultino proprietari o comproprietari dei beni sequestrati, nei trenta giorni successivi all'esecuzione del sequestro, sono chiamati dal tribunale ad intervenire nel procedimento con decreto motivato che contiene la fissazione dell'udienza in camera di consiglio: gli stessi all'udienza potranno svolgere le loro deduzioni con l'assistenza di un difensore, nonché chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca, ovvero richiedere l’immediata restituzione se non ricorrano i presupposti di legge.
Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati a quel soggetto che non ne possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale.
Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per sei mesi.
Può verificarsi anche l’ipotesi del sequestro per equivalente, ossia se non è possibile procedere al sequestro dei beni indicati in precedenza, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona.
Sono sottoposti ad impugnazione sia il decreto che dispone o nega il sequestro sia il rigetto della richiesta di confisca, anche qualora non sia stato ancora disposto il sequestro. Occorre infine precisare che nelle more del giudizio di Cassazione, si potrà sospendere la decisione con cui la corte d'appello, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, abbia disposto la revoca del sequestro.