3387512193 / 3474760097 fabrizio.gallo@libero.it

La confisca: dal codice penale al codice antimafia

Contenuto a cura
dell'Avv. Marco Gaetano Malara
Data creazione: 05 Jul 2019
Data ultima modifica: 05 Jul 2019

L’istituto della confisca – mezzo di sicurezza patrimoniale - si ritrova sia nel codice penale che in diverse leggi speciali, avendo innumerevoli applicazione nel campo pratico. La dottrina si focalizza essenzialmente sul prezzo del reato – ossia il quanto ottiene il criminale per commettere un determinato reato – sul profitto del reato – ossia il vantaggio economico che il criminale ottiene per commettere il reato - ed il prodotto del reato – ossia i beni che derivano dal reato stesso -.

Essenzialmente e principalmente tale istituto viene disciplinato all’interno del codice penale (art. 240 c.p.) tanto è vero che “Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.”

Quindi si ha la confisca (di natura facoltativo o obbligatoria) a seguito della definizione di un processo penale e viene ordinata dal Giudice in modo diretto su quei beni che sono serviti per commettere il reato o che ne sono, in qualche modo il prezzo, il prodotto od il profitto.

A questa definizione particolarmente ampia e risalente nel tempo, si è affiancata la più specifica e successiva ipotesi prevista dall’art. 240 bis del codice penale (confisca allargata o per sproporzione), per disciplinare appunto, casi particolari indicati specificatamente dalla norma nei quali viene sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge, così come già affrontato relativamente alla indicazione data proprio dal codice antimafia.

Qualora non sia possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.

In questo quadro pertanto se l’art. 240 individua quella che può agevolmente riconoscersi come una confisca obbligatoria per i casi specifici, si costituisce la figura della confisca per equivalente nella quale non si colpiscono i beni che siano direttamente il profitto o il prodotto del reato ma riguarda beni non collegati al reato che però abbiano un valore equipollente al prezzo o al prezzo del reato.

La cronaca giudiziaria regolarmente riporta la confisca che viene operata a seguito di imponenti operazioni ai danni di associazioni criminali: l’applicazione dell’art. 12 sexies della legge 356/92 permette che “è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica

Il codice antimafia ha poi previsto la confisca di prevenzione che può essere applicata relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive: la pericolosità sociale è presupposto ineludibile e “misura temporale” della confisca di prevenzione; sono quindi suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui essa si è manifestata, ripercorrere sapientemente la Cassazione (30974/2018).

In questa seppur breve descrizione non bisogna dimenticare proprio il dettato dell’art. 24 del codice antimafia, in base al quale il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell’amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per sei mesi.

I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, l’applicazione, il diniego o la revoca del sequestro, il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o l’esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati: per le impugnazioni contro detti provvedimenti l’interessato dovrà rivolgere le proprie difese alla Corte di Appello, considerando che i provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce.

Per un migliore studio sulla materia, ad oggi, ci si riporta a 3 pronunce fondamentali donate dalla Corte Costituzionale nel 2019 con le sentenze n. 24, 25 e 26.


Leggi anche

Consulenza online

Raccontaci il tuo caso

Richiedi consulenza