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Il danno biologico terminale

Contenuto a cura
dell'Avv. Marco Gaetano Malara
Data creazione: 18 Oct 2019
Data ultima modifica: 18 Oct 2019

Il danno biologico terminale è quel danno non patrimoniale riconoscibile alla vittima nel periodo trascorso tra la lesione subita e la morte: i congiunti potranno richiedere iure hereditatis tutti quei danni riconducibili alla predetta fattispecie come danno alla salute subita dalla vittima.

Il danno terminale che ha sostituito sostanzialmente il danno tanatologico o da morte è quel danno di costituzione giurisprudenziale che prevede la risarcibilità del danno quando la morte, a seguito della lesione, non sia immediata ma trascorra un considerevole lasso di tempo.

Tale danno per essere definito come terminale deve avere una durata limitata nel tempo, per convenzione di 100 giorni: se dalla lesione all’evento morte passa un tempo superiore, si calcolerà come inabilità temporanea. Allo stesso modo, non risulta risarcibile il danno biologico terminale quando la morte sia immediata o sia avvenuta a distanza molto ravvicinata (al massimo poche ore).

Affinché poi detto danno possa essere riconosciuto è necessario che la vittima sia cosciente e si stia nella consapevolezza della propria imminente morte. Proprio per questo aspetto, il risarcimento di detto danno sarà molto elevato quando l’evento lesivo sia molto vicino in termini temporali all’evento morte: con il passare del tempo, il risarcimento del predetto danno diminuirà, poiché nella vittima potrebbe ingenerarsi la speranza di migliorare e di sopravvivere.

Il Tribunale potrebbe anche aumentare fino ad euro 30.000,00 il risarcimento del danno terminale nei primi 3 giorni (dall’evento alla morte) considerando che la vittima ha la percezione di quello che gli sta accadendo e che di detto evento morte, assolutamente imprevedibile, la vittima stessa non era preparata. Al quarto giorno, la vittima potrà comunque vedersi una somma personalizzata per il proprio tragico evento subito: in questo caso si dovrà dimostrare al Tribunale la serie di circostanze che hanno sconvolto la vittima e le sofferenze patite fino all’evento morte. Nel calcolo dal quarto giorno fino al 100simo si utilizzano i normali valori del danno biologico personalizzati per tale evento critico.

Come è noto, all'esito degli ultimi approdi giurisprudenziali anche a Sezioni Unite (Cass. S.U. 15350/2015), alla vittima può essere risarcita la perdita di un bene avente natura non patrimoniale, nella misura in cui la stessa sia ancora in vita.

Illuminante è la recente Civile Ord. Sez. 6 Num. 23153 Anno 2019, di cui di seguito i passi salienti:

I danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili "jure hereditatis", possono consistere:

a) nel "danno biologico" (cd. "danno terminale") determinato dalla lesione al bene salute, quale danno-conseguenza consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato dal momento della lesione fino all'exitus. L'accertamento del danno conseguenza è questione di fatto, e presuppone che le conseguenze pregiudizievoli si siano effettivamente prodotte, necessitando a tal fine che tra l'evento lesivo e il momento del decesso sia intercorso un "apprezzabile lasso temporale" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1877 del 30/01/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15491 del 08/07/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22228 del 20/10/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23183 del 31/10/2014);

b) nel "danno morale cd. soggettivo" (cd. "danno catastrofale" o da lucida agonia), consistente nello stato di sofferenza spirituale od intima (paura o paterna d'animo) sopportato dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine-vita. Trattandosi di danno-conseguenza, l'accertamento dell'"an" presuppone la prova della "cosciente e lucida percezione" dell'ineluttabilità della propria fine (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6754 del 24/03/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7126 del 21/03/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13537 del 13/06/2014); su tale tema, tra gli arresti giurisprudenziali massimati, conformi a Cass. S.U. 15350/2015 vanno segnalate Cass. Sez. 3, 23 marzo 2016 n. 5684 e Cass. biologico e il danno psicologico-morale propri della fase terminale della vita rilevando che il diritto al risarcimento del "danno biologico terminale" è configurabile - e quindi trasmissibile jure hereditatis - ove intercorra "un apprezzabile lasso di tempo" tra la lesione e la morte, essendo irrilevante che durante tale periodo la vittima abbia mantenuto lucidità, presupposto invece del diverso danno morale terminale o da lucida agonia o catastrofale o catastrofico, oggetto del presente ricorso e già rinvenibile, in S.U. 11 novembre 2008 nn. 26772 e 26773, come sofferenza che si prova per la consapevole percezione dell'ineluttabile approssimarsi della morte; per quest'ultimo danno - secondo le decisioni in esame - rileva il criterio dell'intensità della sofferenza patita "a prescindere dall'apprezzabile intervallo di tempo tra lesioni e decesso";

quando ricorre "l'ipotesi di morte cagionata dalla lesione", come nel caso di specie, è risarcibile il "danno biologico terminale" qualora le lesioni siano separate dalla morte da un "apprezzabile lasso di tempo", danno questo che la vittima subisce anche se non è cosciente e che è trasmissibile jure hereditatis; da ultimo Cass. sez. 3, 27 settembre 2017 n. 22541, non massimata, ha affrontato un caso in cui un incidente stradale era avvenuto di mattina alle ore giorno;

dall'intervento delle Sezioni Unite del 2015, questa sentenza desume che alla vittima è risarcibile la perdita di bene non patrimoniale "nella misura in cui la stessa sia ancora in vita, presupponendo la vicenda acquisitiva del diritto alla reintegrazione della perdita subita la capacità giuridica riconoscibile soltanto ad un soggetto esistente" ai sensi dell'articolo 2, primo comma, c.c.;

sono pertanto trasmissibili jure hereditatis il danno biologico cosiddetto terminale - nel senso dei postumi invalidanti che hanno caratterizzato il periodo di vita intercorso tra la lesione e l'exitus, periodo che deve costituire un "apprezzabile lasso temporale" (sulla scorta, tra l'altro, di Cass. sez. 3, 31 ottobre 2014 n. 23183, Cass. sez. 3, 28 ottobre 2014 n. 22228 e Cass. sez. 3, 8 luglio 2014 n. 15491) -, e il danno morale cosiddetto soggettivo, cioè il danno catastrofale, ovvero lo "stato di sofferenza spirituale od intima (paura o paterna d'animo) sopportato dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine vita";

se, infatti, nel tempo che intercorre tra la lesione e il decesso, la persona non è in grado di percepire la sua situazione, e in particolare l'imminenza della morte, il danno non patrimoniale sussistente è riconducibile soltanto alla species biologica; se, invece, la persona si trova in una condizione di lucidità agonica, si aggiunge, sostanzialmente quale ulteriore accessorio della devastazione biologica stricto sensu, un peculiare danno morale terminale;”


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