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il decreto penale di condanna

Contenuto a cura
dell'Avv. Marco Gaetano Malara
Data creazione: 10 Jan 2020
Data ultima modifica: 10 Jan 2020

 

 

Nel codice di procedura penale italiano, è stato inserito, tra i procedimenti speciali previsti (abbreviato, applicazione della pena su richiesta delle parti e giudizio immediato), si inserisce il procedimento per decreto: a differenza del rito cd. ordinario, non si instaura un contradditorio tra le parti ed il Pubblico Ministero - detentore dell’azione penale - richiede, motivandone i presupposti, l’applicazione di una pena pecuniaria per il fatto reato al Giudice competente. Solitamente si tratta di reati minori e che già dall’attività di indagine fanno trasparire evidenti responsabilità del soggetto indagato (si pensi quando un soggetto venga trovato con un’arma, custodita illecitamente, ovvero nei casi di guida in stato di ebrezza).

Il Pubblico Ministero pertanto può avanzare la predetta richiesta entro sei mesi – termine tassativo secondo la Cassazione penale sez. II, 07/03/2019, n.21485 - dalla data nella quale il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato ed il Giudice decide con proprio decreto, che viene notificato al “condannato”.

Di fronte alla notifica del decreto penale quali soluzioni possono intraprendersi?

Dipende: se dal caso contestato, i l soggetto attinto dal provvedimento risulta assolutamente colpevole e la pena richiesta e comminata dal decreto è assolutamente congrua – il Pubblico Ministero infatti può chiedere una riduzione fino alla metà della pena pecuniaria - , non si farà alcuna opposizione. In questo caso , il decreto diventerà esecutivo e si provvederà alla sua eventuale esecuzione, se la pena non fosse stata dichiarata come sospesa: tale procedimento prevede l’esenzione delle spese processuali, l’applicazione di pene accessorie e l’invalidità in altri procedimenti civili o amministrativi. La Cassazione penale sez. I, 28/03/2019, n.17411 stabilisce che: “L’effetto estintivo del reato è impedita dalla commissione di un delitto nel termine di cinque anni (ovvero di una contravvenzione nel termine di due anni), decorrente tale termine dall’irrevocabilità del decreto, a condizione che l’ulteriore reato sia accertato con sentenza passata in giudicato, ancorché pronunciata oltre il quinquennio, in caso di delitto (ovvero il biennio, in caso di contravvenzione).”

Altrimenti: tramite la opposizione, da proporsi entro quindici giorni dalla notifica del decreto al Giudice che l’ha emessa, si potrà richiedere il giudizio immediato, il giudizio abbreviato, l’applicazione della pena su richiesta delle parti, l’oblazione (ove applicabile) o la messa alla prova.

L’art. 461 c.p.p. è tassativo sui contenuti dell’opposizione per renderla ammissibile. Nel caso in cui venga richiesta l’applicazione della pena su richiesta delle parti, il Giudice concede un termine all’opponente per ottenere il parere del Pubblico Ministero, che se non dovesse verificarsi, il Giudice tramuta il rito nel giudizio immediato. Negli altri casi (richiesta di definizione con giudizio immediato, di rito abbreviato, oblazione o messa alla prova), il Giudice fisserà l’udienza per la trattazione del rito richiesto.

Secondo la Cassazione penale sez. VI, 19/06/2019, n.28025 l’opposizione a decreto penale di condanna costituisce un mezzo di impugnazione e segue le regole imposte nel codice di procedura penale.


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