Sospensione della patente e richiesta permesso di guida
Dopo un aperitivo con gli amici, una cena con i colleghi o dopo una serata passata a ballare in qualche locale ecco che, sulla via del ritorno a casa, si incontra un posto di blocco di una pattuglia dei carabinieri o della polizia di Stato…
E qui iniziano le preoccupazioni per quel soggetto che, prima di mettersi alla guida, ha bevuto qualche bicchiere di troppo.
Mettersi alla guida di un’autovettura ubriachi o comunque con un tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge rappresenta un serio rischio per se stessi e per l’altrui incolumità, nonché espone il conducente a conseguenze rilevanti sul piano penale.
Il Codice della Strada prevede precise limitazioni circa l’assunzione di bevande alcoliche per chi si pone alla guida di un veicolo, nonché severe sanzioni per chi trasgredisce alle stesse.
L’articolo 186 c.1 del codice della strada stabilisce infatti che ”è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche”
Orbene nel caso in cui il conducente del veicolo invece ha bevuto qualche bicchiere di troppo occorre fare delle precisazioni.
Il codice della strada prevede infatti un limite massimo, posto a 0,5 grammi di alcool per litro di sangue, quello che comunemente parlando viene definito “tasso alcolemico”, che non deve essere superato.
Occorre subito all’uopo precisare che, come stabilisce l’art 186 bis Cds, per alcune categorie di soggetti il limite è pari a zero, come per i neopatentati (e cosi per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida), i conducenti minori di 21 anni, ed i conducenti che guidano per professione (come gli autisti di autobus o taxi)
In caso di superamento del richiamato limite di 0,5 grammi si applica, oltre al pagamento dell’ammenda, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da un minimo di 3 mesi (2 comma lett. a dell’art 186 Cds ) ad un massimo di 2 anni (2 comma lett. c).
Si deve sottolineare che nel caso in cui il tasso alcolemico è ricompreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro di sangue tale fattispecie non rientra tra quelle penalmente rilevanti, e si applicherà solamente una sanzione amministrativa.
Caso ben diverso invece è quando viene accertato un valore superiore a 0,8 grammi per litro, fattispecie questa configurabile come reato e che aprirà al malcapitato conducente le porte del tribunale per un processo penale a suo carico.
Cosa fare dunque nel caso della sospensione della patente di guida per far si che ció non arrechi troppi problemi circa le necessità lavorative del trasgressore o dell’intero nucleo familiare?
Grazie all’art 218 del codice della strada il conducente a cui è stata sospesa la patente, entro cinque giorni dalla sospensione e nel caso in cui dalla violazione non sia derivato un incidente, può presentare un’istanza al prefetto al fine di ottenere un permesso temporaneo di guida, per determinate fasce orarie e non comunque più di tre ore al giorno, per ragioni di lavoro o per ragione di “assistenza familiare”
Pertanto, per il lavoratore, detta richiesta deve essere dettagliatamente documentata con la produzione di certificati del datore di lavoro nonché l’indicazione degli orari in cui è necessario l’utilizzo dell’auto e la dichiarazione che attesti altresì l’impossibilità a raggiungere il luogo di lavoro con mezzi pubblici per mancanza di collegamenti mentre, in caso di assistenza ad un soggetto disabile, occorre il certificato che attesti detta patologia nonché che il conducente è l’unico soggetto ad occuparsene.
Tale richiesta, in caso di accettazione, ha però un risvolto negativo: il periodo di sospensione della patente è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle ore per le quali è stata autorizzata la guida, prolungando così i tempi della sospensione.
Pertanto per evitare tali inconvenienti e per la propria e l’altrui sicurezza il consiglio è: “o guidi o bevi”
