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#iorestoacasa: #coronavirus e riflessi penalistici

Contenuto a cura
dell'Avv. Marco Gaetano Malara
Data creazione: 20 Mar 2020
Data ultima modifica: 27 Mar 2020

In un momento di particolare attenzione sanitaria e senza i dovuti approfondimenti giuridici, occorre ancora una volta fare chiarezza sulle possibili sanzioni richiamate dall’art. 438 (ipotesi dolosa) e dall’art. 452 (ipotesi colposa) del codice penale.

In effetti gli allarmismi creati dalle notizie di stampa si ritengono poco utili e soprattutto poco efficaci se non spiegati nella maniera corretta, anche da parte di chi avrebbe dovuto farlo poiché preposto normativamente: in effetti si incorre nei richiamati reati solamente in precise e specifiche situazione.

Il vocabolario Treccani definisce l’epidemia come la “Manifestazione collettiva di una malattia (colera, tifo, vaiolo, influenza, ecc.) che rapidamente si diffonde, per contagio diretto o indiretto, fino a colpire un gran numero di persone in un territorio più o meno vasto, e si estingue dopo una durata più o meno lunga.”

Le fattispecie richiamate nel codice penale rientrano nei delitti contro la salute pubblica: l’art. 438 codice penale consiste nel cagionare un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni. Si tratta di un reato d’evento a forma vincolata, ossia la norma prevede che esplicitamente il soggetto “untore” deve propagare il contagio tramite lo spargimento di germi o da oggetti provenienti da soggetti già malati e che lo stesso soggetto abbia la piena volontà di determinare l’evento epidemico, conoscendo la efficacia del germe diffuso. Tale comportamento essendo comprensibilmente molto grave è punito con la pena dell’ergastolo.

Qualora i comportamenti appena descritti siano invece commessi per imprudenza o per negligenza, scatta l’ipotesi più lieve sancita appunto dall’art. 452 del codice penale, prevedendo le seguenti sanzioni:

1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte – oggi sostituita dalla reclusione;

2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo.

In tema di epidemia, infatti interviene limpidamente la Cassazione che per il tramite della sentenza 9133/2018 tra l’altro, spiega: “l'epidemia costituisce l'evento cagionato dall'azione incriminata la quale deve estrinsecarsi secondo una precisa modalità di realizzazione, ossia mediante la propagazione volontaria o colpevole di germi patogeni di cui l'agente sia in possesso.” …”La materialità del delitto è costituita sia da un evento di danno rappresentato dalla concreta manifestazione, in un certo numero di persone, di una malattia eziologicamente ricollegabile a quei germi patogeni che da un evento di pericolo, rappresentato dalla ulteriore propagazione della stessa malattia a causa della capacità di quei germi patogeni di trasmettersi ad altri individui anche senza l'intervento dell'autore della originaria diffusione.”

 In tema della diffusione al contrasto sanitario alla diffusione dell’attuale virus, il Governo ha previsto, anche tramite il D.P.C.M. dell’8 marzo 2020, ha imposto alcune misure restrittive per la circolazione dei soggetti presenti sul territorio nazionale, impendendo agli stessi di uscire dalla propria abitazione senza giustificato motivo (recarsi al proprio lavoro, fare la spesa al supermercato e recarsi in farmacia).

Tali misure sono stata adottate in virtù della necessità di contrastare la diffusione dell’epidemia: chiunque venga trovato pertanto al di fuori della propria abitazione senza alcuna giustificazione plausibile e verificabile – utilizzando i modelli predisposti dal Governo come da ultimo il seguente facilmente scaricabile https://www.interno.gov.it/it/notizie/nuovo-modello-autodichiarazioni - potrà essere denunciato ai sensi dell’art. 650 codice penale – fattispecie di cui ci siamo già occupati in passato: http://www.studiolegalegallo.it/p/approfondimenti/101-il-reato-di-procurato-allarme) – ovvero, nei casi in cui venga riscontrata la positività al corona virus pregressa all’accertamento dei soggetti atti al predetto controllo ovvero sia stato sottoposto dalle autorità in quarantena, dovrà scattare la denuncia anche per quanto previsto dell’art. 452.

L’art. 650 del codice penale non prevede una sanzione amministrativa come una multa per infrazioni del codice della strada: per cui chiunque venga fermato dagli organi atti al controllo, contrariamente a quanto erroneamente diffuso nei giorni scorsi anche tramite i social network, non dovrà pagare una multa di euro 206 (pari all’ammenda stabilita dal richiamato articolo), ma verrà eventualmente sottoposto ad un regolare processo penale se il Pubblico Ministero incaricato non deciderà l’emissione di un decreto penale di condanna.

 Non bisogna nemmeno dimenticare che il soggetto che dichiari falsamente nel modello di autocertificazioni situazioni non vere al solo fine di eludere la quarantena disposta potrà inoltre essere denunciato per il reato previsto e punito dall’art. 483, falso ideologico del privato in atto pubblico.

Orbene, con D.L. del 25 marzo 2020 n. 19 con entrata in vigore al 26 marzo 2020, non solo veniva modificato il modello per l'atuodichiarazione (https://www.interno.gov.it/it/notizie/aggiornato-modulo-lautodichiarazione), ma all'art. 4 si prevede che il mancato rispetto delle misure di contenimento imposte dal decreto comporta la punizione "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo." Al comma 8 del medesimo articolo si prevede: "Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla meta'. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507".

Pertanto, viste le modifiche introdotte, il Governo non ha depenalizzato nella forma l'art. 650 codice penale, ma ha di fatto disapplicato detta norma esclusivamente per questo periodo, introducendo una sanzione amministrativa al suo posto, al fine di non intasare la giustizia penale e magari per cercare di sensibilizzare chi viola i principi dettati in regime di emergenza sanitaria colpendo il portafoglio.

 

 

 


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